La Corte di Cassazione con l'ordinanza n°28466/17 è intervenuta innovando profondamente la disciplina della compiuta giacenza degli atti giudiziari. In particolare, il riferimento è agli atti di notifica di provvedimenti tributari di riscossione dell'agenzia delle entrate che, quindi, potranno avere dei risvolti molto pesanti nei rapporti tra contribuente - debitore e Fisco. Vediamo, quindi, di delineare su quali presupposti di fatto e di diritto si basa la decisione del Giudice di legittimità e quali saranno le conseguenze immediate su privati ed imprese.

Il fatto alla base della decisione della Corte

Davanti al Supremo Collegio si è discusso il caso di una società di capitali che, nel corso dei precedenti gradi di giudizio, aveva contestato all'agenzia delle entrate una cartella di pagamento e questo perché a detta della ricorrente non gli erano stati notificati i precedenti atti presupposti, alla base della pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria.

Da parte sua l'Agenzia delle Entrate affermava che la notifica era avvenuta secondo il disposto dell'articolo 140 del Codice di Procedura Civile. Tale norma disciplina la cosiddetta compiuta giacenza, cioè il caso in cui un atto non possa essere consegnato al legittimo destinatario per irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell'atto giudiziario.

In questo caso l'ufficiale giudiziario, di solito, affigge l'atto nella casa comunale, ne lascia avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario e gliene invia comunicazione con raccomandata con ricevuta di ricevimento. La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva però dato torto all'Agenzia delle Entrate che ha fatto ricorso in Cassazione.

Le motivazioni della decisione della Cassazione

Gli Ermellini hanno confermato l'orientamento espresso dalla Ctr della Sardegna e dato torto all'amministrazione finanziaria. Infatti, per il Supremo Collegio la procedura descritta dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile si applica, esclusivamente, alle notifiche operate nei confronti delle persone fisiche e non di persone giuridiche quali sono le società di capitali.

Tanto è vero che la notifica di atti giudiziari a questi soggetti è disciplinata dall'articolo 145 del Cpc. Al limite si poteva, suggeriscono i supremi giudici, notificare l'atto al legale rappresentante della società, ma non presso la sede della stessa, bensì presso il suo domicilio. Per tali motivi il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria.