L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 28 novembre 2018 sul proprio sito istituzionale tutta una serie di dettagliate FAQ concernenti gli adempimenti a cui ottemperare per rispettare l'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1 gennaio 2019. Tra le molte istruzioni fornite sono presenti anche quelle relative alla presentazione della fattura elettronica differita.
Infatti, dato che l'obbligo di fatturazione elettronica non riguarda tutte le attività o i professionisti (ad esempio medici e farmacisti sono esentati) potrebbero configurarsi casi in cui un soggetto è obbligato ad emettere fattura elettronica nei confronti di un terzo che, da parte sua, non è tenuto a rispettare tale disposizione. Come può, ovviamente, anche verificarsi il contrario. Di conseguenza, l'emissione e la registrazione della fattura elettronica potrebbe essere differita appunto.
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Come specificato nelle FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal prossimo 1 gennaio 2019, non h.a modificato la disciplina dettata dal DPR 633/72.
Di conseguenza, in linea generale, sarà sempre possibile ricorrere all'emissione differita della fattura elettronica entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.Queste, infatti, sono le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, del DPR 633/72 cosiddetto Decreto IVA.
Un esempio illustrativo
L'Agenzia delle Entrate, per chiarire ulteriormente la questione, ha predisposto un esempio. Si è ipotizzata la cessione di un bene effettuata in data 20 gennaio 2019. La data del 20 gennaio è quella di effettuazione dell'operazione. In questo caso, l'operatore Iva, indipendentemente dal fatto che sia residente in Italia o straniero ma presente nel nostro Paese con una stabile organizzazione, potrà tranquillamente emettere una fattura elettronica differita in data 10 febbraio 2019.
L'operatore in questione dovrà , comunque, avere cura di adempiere a tre obblighi accessori. Innanzitutto dovrà predisporre un Documento di Trasporto o altro equipollente al momento della cessione, quindi al 20 gennaio per intenderci. In secondo luogo, dovrà inserire nella fattura elettronica la data del 10 febbraio 2019 e i riferimenti del Ddt o altro documento equipollente. Infine, dovrà aver cura di far concorrere l'Iva alla liquidazione del mese di gennaio, in quanto la transazione commerciale è avvenuta in tale mese.
L'Agenzia delle Entrate specifica, poi, che come documenti equipollenti possono essere considerati validi sia la fattura proforma che l'avviso di parcella. Per quanto riguarda la fattura proforma, comunque, essa viene considerata valida come documento equivalente se contiene la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e identifica chiaramente le parti contraenti. Il rispetto di queste disposizioni consente l'utilizzo della fatturazione elettronica differita.