L’articolo 3 del Dl 119/2018, cioè il decreto fiscale appena approvato dal governo, ha previsto una nuova sanatoria per i debiti fiscali degli italiani. Si tratta del terzo provvedimento di rottamazione delle cartelle, il primo del governo Conte dopo gli ultimi due dei governi Pd. Rispetto alle precedenti versioni, la misura si estende a molte più tipologie di debiti ed offre piani di rientro agevolato in un arco temporale più lungo. Tutto ormai è pronto dopo l’ok definitivo al collegato della legge di Bilancio, adesso si tratta di capire chi può aderire alla rottamazione ter, quali debiti potranno essere rottamati con la sanatoria e quali vengono esclusi.

Ruoli che rientrano in sanatoria

In linea generale, rientrano tra i ruoli sanabili tutti quelli affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed una volta ad Equitalia, dal 1° gennaio del 2000 al 31 dicembre 2017. Tra i carichi che rientrano tra quelli sanabili con la rottamazione ter ci sono quelli finiti già nei vecchi provvedimenti di rottamazione ma con il contribuente decaduto dal beneficio per non aver pagato nei tempi giusti le rate. In pratica, si riaprono i termini anche per soggetti decaduti dai precedenti provvedimenti si sanatoria. Per coloro che sono in ritardo con i pagamenti della rottamazione bis, quella dell’ultima legge di Bilancio del governo Gentiloni, si aprono le porte alla nuova sanatoria purché vengano onorate le rate scadute a luglio , settembre e ottobre 2018 entro il prossimo 7 dicembre.

I carichi non rottamabili

Anche se la sanatoria comprende i debiti su vasta scala, non tutti i carichi in capo ai contribuenti rientreranno nella nuova definizione agevolata. Non possono essere sanati debiti relativi a richieste di restituzione degli aiuti di Stato, debiti provenienti da sentenze della Corte dei Conti, sanzioni per debiti relativi alla contribuzione previdenziale Inps o Inail e debiti provenienti da sentenze di condanna penale. Per il resto, tutto in sanatoria, dai tributi per gli enti locali quali Imu, Ici, Tari e Tasi, bollo auto, multe del codice della strada e imposte sui redditi.

Modalità di rientro

La nuova rottamazione rispetto alle precedenti presenta tempi più lunghi di rientro del debito: non saranno più 4 o 5 rate in un paio di anni, ma al contribuente si offrirà un piano di rientro in 10 rate.

Si tratta di due rate per anno, per un periodo totale di 5 anni. Coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla nuova definizione agevolata. Oltre alle rate più lunghe, anche un tasso di interesse per il rientro rateale che scende dal 2% allo 0,3% all'anno.

Le rate dovrebbero essere tutte di eguale importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Per costoro, nessuna domanda va fatta perché sarà Agenzia delle Entrate-Riscossione a inviare, entro il 30 giugno 2019, la comunicazione con il trasloco dalla vecchia rottamazione alla nuova.

Date, scadenze e modalità di adesione

Il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate per aderire alla sanatoria si chiama DA-2018.

L’istanza tramite questo modello deve essere inoltrata entro il prossimo 30 aprile 2019, l’invio può essere fatto telematicamente tramite posta elettronica certificata. Al riguardo va detto che ogni sede regionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ha una sua Pec, che può essere rintracciata tramite il portale ufficiale del concessionario alla riscossione. In alternativa alla Pec, possibile presentare istanza direttamente alla sede regionale competente, cioè allo sportello. In tutti i casi è necessario allegare il proprio documento di riconoscimento.

Entro il 30 giugno 2019 poi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione risponderà all’istanza accettandola o respingendola. In caso di esito positivo e quindi di accettazione della domanda di definizione agevolata 2018, tutte le azioni esecutive o cautelari, come un fermo amministrativo o come le rate da pagare dei precedenti piani di rientro, verranno automaticamente sospese da parte dell’Agente di riscossione.