E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°5 del 7 gennaio 2019 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 denominato "Modifiche al Decreto 17 giugno 2014 concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche". Nello specifico tale decreto va a modificare l'articolo 6, comma 2, del Decreto ministeriale 17 giugno 2014.

Le nuove regole introdotte dal decreto

Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 devono intendersi valide per tutte le fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

Un ulteriore chiarimento rispetto al nuovo sistema introdotto da quest'anno. Le disposizioni appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale stabiliscono che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre debba essere assolta e liquidata dal contribuente interessato entro il giorno 20 del mese successivo. In pratica, le scadenze da rammentare sono il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio di ogni anno.

L'articolo 6, comma 2, modificato stabilisce anche le modalità con cui deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo relativa a libri, registri e altri documenti fiscalmente rilevanti per i professionisti e le aziende. Si specifica, infatti, che il pagamento dell’imposta può essere effettuato tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio presente all’interno dell’area riservata sul portale dell’Agenzia o mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

La determinazione dell'importo da pagare

Per quanto riguarda l'importo da versare all'Erario viene specificato che sarà la stessa Agenzia delle Entrate a determinare la somma dovuta dal contribuente. Tale importo viene determinato dalla Pubblica Amministrazione finanziaria in base ai dati presenti all'interno delle fatture elettroniche spedite al Sistema di Interscambio.

Il contribuente - soggetto passivo Iva troverà l'informazione relativa all'importo da pagare all'interno dell'area a lui riservata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. I contribuenti, inoltre, devono ricordare che relativamente all'imposta di bollo, sulle fatture elettroniche deve essere sempre presente una speciale annotazione di assolvimento del tributo.