Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte potrebbe avere degli effetti, a dir poco, dirompenti in tema di accertamenti fiscali. Infatti, con la sentenza 757/3/2019 pubblicata lo scorso 11 giugno è stato cristallizzato nel nostro ordinamento tributario un importante principio di giustizia fiscale. I giudici di merito hanno stabilito che l'accertamento esecutivo spedito al contribuente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento è giuridicamente inesistente. L'unica modalità di trasmissione accettata dell'atto sarebbe, quindi, quella tramite ufficiale giudiziario.

Non solo, i giudici tributari hanno anche stabilito che, trattandosi di un elemento costitutivo per la validità dell'atto, il difetto di notifica non può essere sanato attraverso una proposizione di ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche se tempestiva.

I fatti all'origine della pronuncia della Ctr

All'origine del giudizio della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte vi è il classico invio al domicilio fiscale del contribuente di un avviso di accertamento esecutivo per lettera raccomandata. Questa modalità di comunicazione è stata contestata dal contribuente interessato in quanto, a suo modo di vedere, mancava del tutto un procedimento di notifica propriamente detto attraverso un soggetto qualificato a tale scopo, cioè proprio l'ufficiale giudiziario.

La Ctr del Piemonte, dopo un esame approfondito dell'articolo 29 del Decreto legge 78/2010 ha deciso di accogliere le ragioni del ricorrente.

Le motivazioni della sentenza della Commissione

Alla base della decisione dei giudici tributari vi è un ragionamento piuttosto semplice. L'accertamento esecutivo, di fatto, contiene in sé due provvedimenti distinti.

Infatti, la Ctr pone l'accento sull'importanza di distinguere l'atto impo-esattivo primario da quello secondario. In pratica, viene completamente saltata la fase di formazione del ruolo, infatti, si passa dall'atto impositivo, configurato dall'avviso di accertamento (da notificare secondo le regole dell'articolo 60 del Dpr 600/1973 e dagli articoli 137 e successivi del Codice di Procedura Civile), alla fase propriamente esecutiva.

Da ciò deriva che l'inadempimento del contribuente all'intimazione di pagamento legittima l'agente della riscossione ad adottare le opportune misure espropriative.

Le garanzie di legge sono attenuate solo per l'atto impo-esattivo secondario. E questo perché la pretesa tributaria è stata già pienamente e validamente manifestata al contribuente interessato dal provvedimento. Inoltre, in quest'ultimo caso l'atto è impugnabile solo ed esclusivamente per vizi propri, come ad esempio un errore di calcolo delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'atto impo-esattivo primario, invece, la legge non consente che siano attenuate le garanzie a favore del debitore. Ma queste ultime devono essere mantenute a massimo livello.

E nel caso di un atto di tale portata, la notifica deve obbligatoriamente avvenire tramite un soggetto terzo. In questo caso, si ribadisce, l'ufficiale giudiziario. E questo in quanto in quel provvedimento è contenuto il precetto che preannuncia un' esecuzione forzata se il pagamento non avviene entro i 60 giorni successivi.

Si tratta, come è evidente, di una sentenza estremamente innovativa ed estremamente rilevante. Infatti potrebbe avere come conseguenza diretta l'annullabilità della quasi totalità degli accertamenti esecutivi. D'altronde neanche la Corte di Cassazione si è mai pronunciata sulla validità ed efficacia degli accertamenti immediatamente esecutivi.