La fattura elettronica, nonostante sia passato diverso tempo dalla sua prima introduzione nel nostro ordinamento fiscale, continua a perturbare i sonni di commercianti e professionisti. Per questo periodicamente l'Agenzia delle Entrate pubblica dei chiarimenti. L'occasione questa volta l'ha data un'istanza di interpello da parte di un titolare di un concessionario di auto. Con la Risposta n° 348 del 28 agosto 2019 l'amministrazione finanziaria ha identificato, nelle varie ipotesi analizzate, il soggetto tenuto alla firma digitale del documento elettronico.

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate

L'AdE è stata interpellata da un concessionario e rivenditore di auto che, sulle proprie vetture in garanzia, offre ai propri clienti il servizio di assistenza e manutenzione del veicolo. Ovviamente, le spese di assistenza e manutenzione dei veicoli in garanzia sono a carico dell'interpellante che riceve quindi la relativa fattura da parte dell'officina autorizzata. Al cliente proprietario dell'automezzo viene invece rilasciata una ricevuta con la dicitura "Corrispettivo non pagato - Lavori eseguiti in garanzia". In seguito, dopo espressa autorizzazione dell'officina che ha eseguito l'intervento di manutenzione, il concessionario predispone un'autofattura secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972 n° 633 che disciplina appunto la fatturazione delle operazioni.

Dato che il concessionario intende delegare ad un intermediario autorizzato l'apposizione della firma digitale e la trasmissione del documento stesso al Sistema di Interscambio; e dato che una delle FAQ presenti sul sito fattura.gov.it specifica che se il contribuente si fa assistere da un intermediario autorizzato per l'emissione della fattura elettronica, e quindi non solo per la trasmissione della stessa, sarà l'intermediario ad apporre la firma digitale in qualità di emittente anche se la responsabilità fiscale ricade sul cedente prestatore, l'interpellante vuole capire chi sia tenuto ad apporre la firma digitale sul documento elettronico ed in quali casi.

La risposta dell'AdE

L'amministrazione finanziaria chiarisce che secondo quanto dispone l'articolo 21, comma 1, del DPR 633/1972 per ogni operazione imponibile spetta al cedente/prestatore l'obbligo di emissione della fattura anche elettronica. D'altra parte, quest'ultimo sotto la sua piena responsabilità può autonomamente decidere di delegare tale compito ad un terzo soggetto.

D'altra parte, in ossequio a quanto predispone sempre l'articolo 21, comma 2, lettera n), nel caso citato sopra, la fattura deve contenere l'annotazione che la stessa è emessa per conto del cedente.

Comunque, per poter identificare correttamente il soggetto tenuto all'apposizione della firma digitale sulla fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate richiama quanto precisato nella Circolare n° 18/E del 24 giugno 2014 al paragrafo 1.3.2. Tale documento di prassi spiega che al fine di identificare il soggetto tenuto alla firma digitale occorre tenere conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore e il cliente/terzo e questo tenendo conto del fatto che si scelga se inviare il documento elettronico già redatto o solamente il flusso di dati necessari alla sua predisposizione.

Nel primo caso l'emittente sarà sempre il committente/prestatore, di conseguenza la firma digitale da apporre sul documento sarà la sua.

Nella seconda ipotesi, dato che l'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n° 127 del 2015 consente che gli operatori economici possono avvalersi di intermediari nella trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio in virtù di un precedente accordo tra le parti e facendo salve le responsabilità del soggetto che effettua la cessione dei beni, allora nel caso sia l'intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi, sarà quest'ultimo ad apporre la propria firma digitale.