Sempre più spesso le grandi aziende italiane e straniere, e in particolare molte cosiddette public company, remunerano i propri dipendenti di alto livello dirigenziale assegnando loro delle azioni della società per cui lavorano. Proprio a tal proposito, il 26 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n° 347 nella quale ha chiarito il regime di tassazione delle azioni assegnate ai dipendenti.

In sintesi, l'AdE ha spiegato che queste azioni vanno considerate reddito da Lavoro dipendente e vanno tassate in capo ai lavoratori.

Il quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate

Gli esperti dell'Agenzia delle Entrate si sono dovuti occupare del caso di un socio amministratore e di alcuni membri del consiglio di amministrazione di una SGR che avevano ricevuto come parte della loro retribuzione circa 45.000 azioni della Società Holding proprietaria dell'azienda. L'amministratore ricopriva lo stesso ruolo anche nella Holding.

In un secondo momento, la SGR ha conferito tutte le proprie attività ad un'altra impresa, ricevendo come contropartita una partecipazione del 30%. Quest'ultima è stata oggetto di un nuovo accordo di vendita con una terza società per un compenso "provvisorio" di circa 450.000 euro. Questa dicitura viene utilizzata quando si fa riferimento ad una cifra basata sul valore contabile del patrimonio netto della SGR, oggetto di ulteriore aggiustamento in una fase successiva.

In seguito, per il venir meno di alcune condizioni fondamentali, il Consiglio di Amministrazione della Società Holding ha deciso che venissero sottoscritte delle nuove azioni per soddisfare le esigenze di alcuni consiglieri di amministrazione. A tale scopo è stato deliberato un aumento di capitale sociale da parte della SGR.

In conseguenza di quanto premesso, l'interpellante ha chiesto all'amministrazione finanziaria di indicare la corretta interpretazione ed applicazione dell'articolo 24 del DPR n° 600/1973 che disciplina le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Non solo, ma ha anche avanzato l'esigenza di conoscere la corretta interpretazione ed applicazione degli articoli 23, comma 2, lettera b); 50, comma 1, lettera c-bis); 51, comma 1, e 52, comma 2 del Tuir.

Infine un'efficace valutazione ed applicazione dell'articolo 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.

L'indicazione dell'Agenzia delle Entrate

L'AdE, in merito al quesito dell'interpellante relativo al fatto che si generino redditi imponibili nei confronti dei consiglieri di amministrazione in qualità di dipendenti, ha richiamato quanto riportato nel Tuir all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis).

Questa norma chiarisce che sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori - in genere percepiti a qualunque titolo durante il periodo d'imposta considerato - in relazione agli uffici di amministratore di società, associazioni o altri enti, indipendentemente dal fatto che siano dotate di personalità giuridica o meno.

Per le modalità di determinazione delle entrate assimilate a quelle di lavoro dipendente occorre rifarsi a quanto disposto dall'articolo 51 dello stesso Testo Unico. In questo caso viene sancito il principio della omnicomprensività della tassabilità degli emolumenti. In questa definizione rientrano anche i conferimenti in azioni. Di conseguenza, in qualità di redditi imponibili, concorrono alla determinazione del reddito da dipendente.

D'altra parte, per determinare il livello dell'imposizione, l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del Tuir che disciplina la "Determinazione dei redditi e delle perdite". Nello specifico, l'articolo 9, comma 4, lettera b) si sofferma sulla determinazione del valore normale delle partecipazioni di società non azionarie.

Stando a quanto stabilito dalla norma, il valore normale della partecipazione è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto. Quest'ultimo, secondo quanto indicato più volte dall'amministrazione finanziaria, non riguarda la grandezza contabile ma il patrimonio netto effettivo della società. Dunque, l'intero patrimonio societario deve essere sottoposto a perizia giurata di stima.

Quindi se il valore normale delle partecipazioni risulta superiore al prezzo di sottoscrizione pagato dai consiglieri di amministrazione, la differenza risulterà nei confronti di questi ultimi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, obbligando la SGR ad effettuare le ritenute richieste dall'articolo 24 del DPR 600/1973. Tutto ciò anche in base a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.