Spesso capita che, per i più svariati motivi, un soggetto destinatario di una comunicazione legale non sia in casa al momento dell'arrivo del postino o del messo notificatore. Se il plico non viene consegnato a nessun soggetto convivente o collegato con quest'ultimo, il piego può tornare indietro all'ufficio postare e rimanere lì per un certo tempo in compiuta giacenza come si dice. Ora la Corte di Cassazione si è espressa su questo specifico istituto con la Sentenza 26287/2019 della Terza Sezione Civile. In questa sentenza il Supremo Collegio ha, in estrema sintesi, stabilito che se al momento della consegna del plico il destinatario è assente e nessuno lo riceve al posto suo o in sua vece il successivo ritiro dello stesso presso l'ufficio postale in cui giace sana ogni possibile vizio anche per quanto riguarda il mancato completamento della procedura di notifica.
I fatti che hanno portato alla pronuncia della Cassazione
La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al caso di una Spa che, in primo grado, aveva fatto causa ad altre due società di capitali per un contratto di trasporto non perfettamente conclusosi. La Società attrice aveva chiesto il risarcimento del danno patito dal non corretto adempimento del contratto da parte delle altre due aziende e, in primo grado, aveva viste accolte le sue ragioni. In seguito una delle due società aveva proposto appello contro la sentenza di condanna al risarcimento del danno in quanto sosteneva che non le era stato notificato l'atto di citazione in giudizio. La Corte d'Appello dava ragione alla Società ricorrente ( la seconda nel frattempo era fallita) e condannava la Spa al pagamento delle spese processuali e alla restituzione di quanto provvisoriamente ricevuto dalla ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado.
Contro tale decisione la Spa proponeva ricorso per Cassazione
La Spa infatti ha ritenuto che la corte territoriale abbia falsamente applicato o applicato in maniera erronea il disposto dell'articolo 8 della Legge 890/1982 sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo di operatore postale. Infatti, in sede di giudizio di appello, la ricorrente aveva prodotto sia l'atto di citazione che la ricevuta di spedizione del plico raccomandato, ma mancava la cosiddetta cartolina verde cioè l'avviso di ricevimento.
Anche se la società ricorrente sosteneva che la società intimata aveva comunque ricevuto la Comunicazione di Avvenuto Deposito da parte dell'operatore postale. Di conseguenza, era il ragionamento della società ricorrente, in base al disposto dell'articolo 156, 3 comma, del Codice di Procedura Civile si poteva ritenere superata la mancanza dell'avviso di ricevimento in quanto era stato comunque raggiunto lo scopo di far conoscere l'atto al destinatario della comunicazione.
La decisione della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, in via preliminare, la Corte di Cassazione ricorda come l'articolo 149 del Codice di Procedura Civile specifichi chiaramente che la cartolina verde dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario deve essere allegato all'originale. Questo, infatti, costituisce la prova che la notifica è andata a buon fine e che, quindi, il relativo procedimento si è correttamente perfezionato. D'altra parte, immediatamente dopo, il giudice di legittimità si premura di precisare che gli articoli 7 e 8 della Legge 890/1982 integrano le disposizioni del Codice di Procedura Civile dettando disposizioni specifiche per le modalità di consegna da parte dell'operatore postale.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la causa di fronte a lei verte intorno all'interrogativo se in mancanza dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario la Comunicazione di Avvenuto Deposito possa considerarsi come un valido sostituto dello stesso.
Da questo punto di vista la Suprema Corte chiarisce che l'avviso di ricevimento di cui all'articolo 149 del Codice di Procedura Civile sia l'unico documento idoneo a provare l'avvenuta consegna del plico, ma anche la data della consegna stessa nelle mani di persona idonea. Di conseguenza la mancanza dell'avviso di ricevimento comporterebbe l'inesistenza stessa della notificazione.
D'altra parte, secondo la Corte di Cassazione, vi sarebbero una pluralità di ragioni che inducono a ritenere che il ritiro del plico presso l'ufficio postale competente costituisca un pieno equipollente dell'avviso di ricevimento mancante.
Prima fra tutti la circostanza che, comunque, l'atto ha raggiunto il suo scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, come indicato dalla disposizione dell'articolo 156, comma 3, del Codice di Procedura Civile, cosiddetto "principio di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo". D'altra parte, continua la Corte, se il destinatario della comunicazione non avesse ricevuto quantomeno la CAD non si sarebbe potuto recare all'ufficio postale a ritirare il plico di cui non avrebbe potuto neanche conoscere il numero di serie. Da ciò deriva che la CAD stessa costituisce una prova indiretta dell'avvenuta ricezione dell'avviso di ricevimento.
D'altra parte, le norme integrative dell'articolo 8 della Legge 890/1982, chiarisce il Supremo Collegio, specificano che in caso di assenza del destinatario della comunicazione la notifica dell'atto si perfeziona comunque trascorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD o dalla data di ritiro del plico se anteriore.
Di conseguenza, in mancanza dell'avviso di ricevimento ciò che rileva per il perfezionamento della procedura secondo la Cassazione è la data di spedizione della CAD o la data di ritiro del piego se precedente. Ciò porta la Corte di Cassazione ad enunciare il principio di diritto secondo cui: "Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario, della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo". Sulla base dell'enunciazione di tale principio la Corte di Cassazione ha provveduto ha accolto il ricorso della Spa e cassato la decisione impugnata.