Il testo del Decreto Fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2019 ed è entrato in vigore dal giorno immediatamente successivo, cioè domenica 27 ottobre. Nonostante in sede di conversione in legge da parte del Parlamento alcune norme potrebbero subire delle modifiche, il testo di legge presenta delle importanti novità tra cui il contrasto alle frodi in materia di accise, disciplinato dall'articolo 5 del Decreto Fiscale.
Il contrasto contro le frodi sulle accise
Per rendere più efficace la lotta contro le frodi sulle accise il Decreto Fiscale 2020, all'articolo 5, ha introdotto delle modifiche al testo di alcuni articoli del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n° 504, si trattata del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Gli articoli che sono stati oggetto di modifica relativamente alle frodi sulle accise sono: l'articolo 6, l'articolo 8, l'articolo 25 l'articolo 28 e l'articolo 44
Le modifiche agli articoli 6 e 8
L'articolo 6 del Decreto legislativo 504/1995 riguarda la "Circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa".
In primo luogo, viene leggermente modificato il comma 6 di questo articolo. Tale comma dispone che la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono prese in consegna dal destinatario. Tale circostanza viene attestata dal destinatario nazionale mediante una specifica nota inviata alla Pubblica Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato.
L'Amministrazione finanziaria provvederà poi a validarla. Il Decreto Fiscale 2020 introduce, poi, questa ulteriore disposizione: "La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario".
Dopo il comma 6, comunque, il Decreto Fiscale 2020 introduce anche il comma 6-bis.
Tale comma detta disposizioni specifiche circa i trasferimenti dei prodotti di cui al comma 6 effettuati con l'ausilio di automezzi. In questo caso viene specificato che la presa in consegna da parte del destinatario si verifica con lo scarico effettivo dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario. Tale iscrizione deve obbligatoriamente effettuarsi entro la stessa giornata in cui terminano le operazioni di scarico e dei dati accertati relativi alla quantità e qualità dei prodotti scaricati.
L'articolo 8 del Decreto legislativo 504/1995 detta disposizioni circa il "Destinatario registrato". Il Decreto Fiscale 2020, dopo il comma 1, introduce il nuovo comma 1 bis.
Tale disposizione specifica che l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria di cui al precedente comma 1 viene negata e l'istruttoria per il suo rilascio viene sospesa nel caso si verifichino le condizioni indicate ai commi 6 e 7 del successivo articolo 23. E cioè se la Pubblica Amministrazione finanziaria accerta che il soggetto interessato ha subito, nei cinque anni precedenti, una sentenza irrevocabile di condanna o una sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per reati di natura tributaria, finanziaria o fallimentare. Non solo ma viene negata e la relativa istruttoria sospesa anche in caso vengano accertate procedure concorsuali in corso o se il soggetto, nel quinquennio precedente, ha commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'Iva e le imposte doganali.
L'autorizzazione può essere negata e sospesa anche su iniziativa dell'Agenzia delle Dogane se il soggetto destinatario ha subito una sentenza di condanna anche non definitiva che implica la reclusione sempre per reati di natura tributaria, finanziaria o fallimentare. Come precisa il comma 1 bis dell'articolo 8, queste sanzioni sono applicate al destinatario, persona giuridica, se i reati riguardano anche soggetti persone fisiche, che all'interno della società interessata hanno compiti di alta dirigenza o di amministrazione o svolgono funzioni di rappresentanza o direzione o che, ancora, ne esercitano il controllo.
Sempre all'interno dell'articolo 8 del Decreto legislativo 504/1995 vengono apportate delle modifiche al suo comma 3.
Tale comma detta diversi obblighi del destinatario registrato. Nello specifico, la lettera b viene leggermente modificata. Il testo ora vigente della lettera b stabilisce che il destinatario registrato deve : " provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 bis, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti.
Inoltre, il Decreto fiscale 2020 ha provveduto a sostituire del tutto la lettera c) del comma 3, dell'articolo 8 del Decreto legislativo 504/1995. Ora tale lettera c) stabilisce che il destinatario registrato deve: " sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa".
Le variazioni all'articolo 25
Il Decreto Fiscale 2020 ha inciso profondamente anche sul testo dell'articolo 25 del Decreto legislativo 504/1995. Tale norma detta disposizioni in tema di "Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa" In particolare il Decreto Fiscale 2020 ha modificato le lettere a e c del comma 2 dell'articolo 25. Di fatto, è stata allargata l'obbligatorietà della denuncia di esercizio di deposito commerciale a quegli esercenti che hanno un deposito con una capacità uguale o superiore ai 10 metri cubi. In precedenza quest'obbligo doveva essere osservato se il deposito aveva una capacità superiore ai 25 metri cubi. Tale denuncia deve essere effettuata, a norma della nuova lettera c anche dagli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli o industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi.
Tale modifica da parte del Decreto Fiscale 2020 genera, obbligatoriamente, l'ulteriore inserimento all'interno del comma 4 dello stesso articolo 25 di un periodo che specifica che gli esercenti depositi con capacità intermedia tra 5 e 10 metri cubi e tra 10 metri cubi e 25 metri cubi hanno la facoltà di tenere il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilirsi con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.
Viene poi inserito dopo il comma 6 dell'articolo 25 un ulteriore comma 6 bis che ricalca esattamente le disposizioni dettate all'articolo 8 circa il diniego della concessione della licenza in caso di sentenza irrevocabile di condanna penale e di sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta.
infine al comma 9 dell'articolo 25 i trasferimenti di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono essere comunicati tra le parti, mittente e destinatario, esclusivamente con modalità telematiche e non con altro mezzo.
I cambiamenti agli articoli 28 e 44
Il Decreto Fiscale 2020 va ad incidere sui Depositi di alcol e bevande alcoliche disciplinati dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 504/1995. Il Decreto Fiscale 2020 ha inserito una norma di chiusura introducendo il nuovo comma 7 bis che applica a questi depositi le disposizioni contenute nell'articolo 23, commi 6,7,8,9,10 e 11. in pratica le licenze e le autorizzazioni necessarie alla tenuta e gestione di tali depositi vengono negate o sospese in caso di condanne penali anche non definitive come nei casi precedenti.
Una disposizione analoga viene introdotta dal Decreto Fiscale 2020 all'interno dell'articolo 44 del Decreto Legislativo 504/1995. Viene infatti introdotto il comma 1 bis che, in tema di confisca, stabilisce quanto segue: " Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, o, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"
Viene anche introdotto, subito dopo, un ulteriore comma 1 ter che recita: "La confisca di cui al comma 1-bis opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta".