Il Decreto Fiscale 2020, appena approvato dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana detta diverse nuove disposizioni di contrasto contro l'evasione fiscale. Non solo, ma proprio perché la lotta all'evasione fiscale dovrebbe essere uno dei pilastri portanti della politica economica del Conte bis, sin dalle sue primissime disposizioni il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n° 124 detta disposizioni di contrasto, innanzitutto, contro le indebite compensazioni dei crediti fiscali istituendo delle importanti collaborazioni tra diversi uffici della Pubblica Amministrazione come quella tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

Le nuove possibilità di compensazione

Il Decreto fiscale 2020 contiene le nuove disposizioni contro le indebite compensazioni fiscali all'articolo 3. Tale norma, inizialmente, va ad operare una sostituzione all'interno dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 241/1997 allargando la possibilità di compensazione dei crediti per importi superiori ai 5.000 euro non solo al credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, come era nel testo vigente fino allo scorso 26 ottobre. Tale compensazione è ora possibile anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ma anche per i crediti relative alle imposte sostitutive di quelle sui redditi fino ai crediti relativi all'Irap.

Rimane ferma la possibilità di operare la compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Per effettuare queste compensazioni i contribuenti interessati dovranno, ovviamente, utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre specificato che tali disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La lotta alle compensazioni indebite

L'articolo 3, comma 4, del Decreto Fiscale 2020,poi, introduce la possibilità di istituire una collaborazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inail e Inps nella lotta all'evasione fiscale e, in particolare, alle indebite compensazioni di crediti fiscali e previdenziali.

Oltre a stabilire procedure di contrasto comuni con l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail potranno anche inviare all'amministrazione finanziaria delle segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva competenza che evidenziano dei profili di rischio e allo scopo di recuperare il credito indebitamente compensato.

I successivi due commi, 5 e 6 dell'articolo 3 del Decreto fiscale introducono nuove disposizioni di dettaglio in altrettanti testi normativi e specificano le sanzioni applicabili ai contribuenti che dovessero violarle. In particolare, il comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Fiscale, introduce il comma 49 - quater all'interno dell'articolo 37 del Decreto Legge 223/2006.

Tale disposizione specifica che se a seguito dell'attività di controllo ordinaria dell'Agenzia delle Entrate i crediti utilizzati in compensazione dai contribuenti ai sensi degli articoli 17 e seguenti del Decreto legislativo 241/1997 risultino di fatto non utilizzabili a tale scopo, l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicarlo al contribuente interessato e a comminare la sanzione di cui all'articolo 15,comma 2-ter, del Decreto legislativo 471/1997. Tale comma è stato introdotto proprio dal Decreto fiscale 2020 al successivo comma 6 e prevede che venga irrorata una sanzione di 1.000 euro per ogni delega non eseguita. Quindi, viene confermata la sanzione di 1.000 euro su tutti gli F24 scartati di cui si discuteva nei giorni scorsi, a meno che non vengano effettuate modifiche in sede di conversione in Parlamento.

D'altra parte, lo stesso comma precisa che il contribuente sanzionato ha la possibilità, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di evidenziare alla Pubblica Amministrazione finanziaria degli elementi che non sono stati tenuti in dovuta considerazione o valutati erroneamente, fornendo i necessari chiarimenti.

Ovviamente, se il contribuente provvede al pagamento della sanzione di cui sopra entro 30 giorni, l'Agenzia delle Entrate non provvederà ad iscrivere a ruolo la stessa sanzione di cui sopra. In caso contrario l'Agente della Riscossione avrà tre anni di tempo per notificare la cartella esattoriale al contribuente inadempiente. Tali nuove disposizioni, secondo quanto prevede il comma 8 dell'articolo 3 diverranno pienamente operative a partire dal mese di marzo 2020.