L'Ente impositore, nello specifico l'Agenzia delle Entrate, non può pretendere il pagamento di una cartella esattoriale se, precedentemente, non ha provveduto alla notifica al contribuente debitore dell'avviso di accertamento del tributo contestato. In mancanza di tale notifica il relativo tributo si prescrive. E' quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella Sentenza 33174/11/2019 relativamente a un contenzioso sorto intorno al bollo auto non pagato da una contribuente, emessa a luglio ma le cui conclusioni sono state rese note solo di recente.
I fatti che hanno portato al giudizio della Commissione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è trovata di fronte al ricorso presentato da una contribuente contro due cartelle di pagamento notificatele dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il mancato pagamento del bollo auto per gli anni 2013 e 2014. La difesa della contribuente ha sostenuto che, a parte le relative cartelle di pagamento, non era stato notificato alla contribuente nessun avviso di accertamento contenente la pretesa erariale. Di conseguenza, la difesa della contribuente ha sostenuto che le relative cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione fossero irrimediabilmente viziate per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Di conseguenza, la pretesa tributaria era caduta in prescrizione. A sostegno di tale tesi, poi, occorre citare il fatto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha solamente protestato fondatamente il suo difetto di legittimazione passiva, mentre l'Ente Creditore, in questo caso la Regione Calabria, non si è neanche costituita in giudizio.
La decisione della Commissione
La CTP di Milano ha ritenuto condivisibili le ragioni della contribuente accogliendo le sue ragioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, infatti, ha giustificato tale decisione richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, espresso da ultimo nella Sentenza n°5791/2018.
Tale sentenza ha precisato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Ma anche se non fosse intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite a sciogliere il nodo giuridico sulla prescrizione del bollo auto, la CTP di Milano richiama quanto statuito dall'articolo 5 del Decreto Legge 953/1982. Tale disposizione normativa specifica chiaramente che il bollo auto si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito. E questo nell'eventualità, come avvenuto in questo caso, che manchi del tutto un regolare e rituale atto interruttivo della prescrizione. Infatti i tributi contestati sono relativi al 2013 e 2014 e le cartelle di pagamento sono state notificate nel 2018. Di conseguenza la CTP Milano ha accolto il ricorso della contribuente.