Un immobile classificato nella categoria catastale A/10, e quindi normalmente utilizzabile come un ufficio, può essere utilizzato anche come abitazione principale del contribuente e, nello stesso tempo, godere dell'aliquota agevolata per l'ICI. Sono queste, in estrema sintesi le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Tributaria Regionale del Lazio e contenute nella Sentenza n°4117/4/2019 emessa a giugno ma le cui conclusioni sono state rese note solo di recente.

I fatti che hanno portato alla decisione della CTR del Lazio

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio si è trovata di fronte al ricorso presentato dal Comune di Roma contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha accolto le doglianze di un contribuente romano che aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune capitolino che pretendeva il pagamento di circa 1.161 euro a titolo di ICI oltre sanzioni e interessi in quanto il contribuente avrebbe effettuato un versamento insufficiente per l'anno di imposta 2011.

Il Comune, infatti, contestava il fatto che l'immobile oggetto del tributo fosse accatastato in categoria A/10, ad uso ufficio, e, di conseguenza, non avrebbe potuto usufruire dell'aliquota agevolata ICI.

Da parte sua, il contribuente aveva sostenuto le proprie ragioni producendo documentazione comprovante il fatto che l'immobile veniva utilizzato dallo stesso contribuente e dalla sua famiglia come abitazione principale. Non solo, al ricorso era stata allegata la Sentenza 4900/22/14 della stessa Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, per quanto riguarda l'anno di imposta 2006, in riferimento sempre allo stesso immobile e su ricorso dello stesso contribuente. aveva riconosciuto l'applicabilità dell'aliquota agevolata ICI anche se l'immobile era accatastato in categoria A/10 e quindi come uso ufficio.

Il Comune di Roma ha proposto ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo la medesima tesi della impossibilità di applicazione dell'aliquota agevolata Ici all'immobile in oggetto in quanto accatastato ad "uso ufficio" . A sostegno delle proprie ragioni il Comune ha richiamato la Sentenza n° 21332 del 7 agosto 2008 della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito il principio in base al quale il classamento catastale nella categoria delle abitazioni è presupposto essenziale per l'applicazione dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale.

La decisione della CTR del Lazio

La Commissione Tributaria del Lazio ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal Comune di Roma. Infatti, la CTR del Lazio ha riconfermato quanto da lei stessa statuito con la Sentenza 4900/22/14 del 2 luglio 2014 con la quale era stata affermata la piena legittimità della agevolazione Ici con riferimento al medesimo immobile e al medesimo ricorrente ed anche se la pretesa tributaria faceva riferimento ad anni di imposta differenti.

La CTR del Lazio a sostegno della propria interpretazione ha citato anche la Sentenza n° 13916 del 16 giugno 2006 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in base alla quale il giudicato estende i suoi effetti anche alle annualità successive di un medesimo tributo a condizione che restino immutate le circostanze di fatto e i soggetti interessati. E questo è quanto si è verificato nel caso specifico.

D'altra parte, fa notare la CTR del Lazio, la sentenza della Cassazione richiamata dal Comune di Roma a sostegno della propria tesi non sarebbe pertinente nel caso specifico. Infatti, in questo caso ci si trova di fronte ad un immobile accatastato ad uso ufficio ed utilizzato come abitazione principale.

Mentre nel caso della sentenza della Cassazione richiamata dall'Ente impositore si riferiva ad un immobile con una destinazione speciale e accatastato nella categoria D/2 in qualità di albergo. Di conseguenza, la CTR del Lazio ha rigettato l'appello del Comune di Roma e confermato le ragioni del contribuente.