La Corte di Cassazione, con una recente decisione, ha stabilito che nel processo tributario le spese processuali devono essere poste a carico del contribuente soccombente solo nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate si faccia rappresentare in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. Se, invece, la Pubblica Amministrazione finanziaria si dovesse far rappresentare da funzionari del proprio ufficio legale, il contribuente soccombente non potrebbe essere condannato anche al pagamento delle spese processuali. E questo sia che ci si trovi nel primo grado del giudizio tributario, davanti ad una Commissione Tributaria Provinciale, o in sede di appello davanti alla competente Commissione Tributaria Regionale.

Questo, in estrema sintesi, il nuovo principio di diritto stabilito dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione e cristallizzato nell'Ordinanza n° 27444/2020 depositata in cancelleria lo scorso 1 dicembre 2020, ma le cui conclusioni sono state rese note solo di recente. Una nuova sentenza che dovrebbe incidere fortemente sui costi della giustizia, soprattutto in questo periodo di crisi economica.

Spese processuali, la vicenda processuale

La VI Sezione Civile della Cassazione si è trovata di fronte al ricorso di un contribuente italiano che si era visto recapitare un avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero della maggiore Irpef per l'anno di imposta 2011 in relazione alla mancata dichiarazione di redditi provenienti da tre contratti di locazione.

Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti dava ragione all'Agenzia delle Entrate, ma solo parzialmente, mentre la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva completamente le ragioni dell'amministrazione finanziaria. Non solo, ma la CTR dell'Abruzzo, condannando il contribuente al pagamento delle Tasse richieste, provvedeva anche a liquidare, in favore dell'Agenzia delle Entrate, le spese processuali arrivando a triplicare l'importo delle stesse rispetto a quello stabilito dal giudice di primo grado.

Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione

Spese processuali, la difesa del contribuente

Entrando maggiormente nello specifico, la difesa del contribuente ha fatto rilevare come, a suo parere, la CTR dell'Abruzzo abbia violato o falsamente applicato l'articolo 91 del Codice di Procedura Civile che, appunto, detta disposizioni in tema di condanna alle spese processuali.

Non solo, ma la difesa del contribuente ha fatto rilevare come la stessa motivazione della CTR, in relazione alla liquidazione delle spese processuali, sia stata palesemente carente, in evidente violazione dell'articolo 111, comma 6, della Costituzione che, in tema di giurisdizione afferma chiaramente che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Non solo, ma sarebbe stati violato o falsamente applicato anche l'articolo 132, numero 4), del Codice di Procedura Civile in tema di contenuto della sentenza. Sarebbe, infatti, mancata la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. E, conseguentemente, sarebbe stato violato e falsamente applicato anche l'articolo 118 delle Disposizioni attuative del codice di procedura civile in tema di motivazione della sentenza.

Spese processuali, la pronuncia della Cassazione

Nonostante la Cassazione abbia ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso del contribuente in relazione al pagamento della maggiore Irpef dovuta sui canoni di locazione, oggetto dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, la stessa Cassazione ha, invece, ritenuto fondata la doglianza relativa alle spese processuali.

I giudici di legittimità hanno fatto notare, infatti, come dalla stessa intestazione della sentenza di secondo grado l'Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza il ministero di difensore e quindi, continua la Cassazione, deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione finanziaria per diritti ed onorari. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata dalla VI Sezione Civile della Cassazione limitatamente alla statuizione del pagamento delle spese processuali.