Pensione in deroga alla Legge di riforma Fornero: i docenti, il personale Ata e i dirigenti scolastici che hanno fatto domanda entro lo scorso 5 gennaio, inizieranno a ricevere il trattamento pensionistico a partire dal prossimo 1° settembre. E' stata dunque accolta la domanda di pensione di circa mille e ottocento dipendenti della Scuola pubblica che, però, hanno potuto derogare alle regole della riforma Fornero solo in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, ai quali si è aggiunta anche necessità di rientrare tra i richiedenti dei permessi previsti dalla legge per l'assistenza ai portatori di handicap o di congedo straordinario e di averne beneficiato nell'anno 2011.

Il prossimo passo burocratico di questa particolare categoria di pensionati dipendenti della scuola, sarà quello di presentare al Ministero dell'Istruzione la domanda di cessazione del servizio in modalità cartacea entro il prossimo 2 marzo. La deroga permette di ovviare alle disposizioni previste dalla Legge Fornero, facendo valere i requisiti anagrafici e contributivi in vigore precedentemente alla legge stessa: tale privilegio ha, di fatto, riaperto la ferita dei cosiddetti "Quota 96" ai quali il Governo Renzi ha negato lo stesso diritto al termine della scorsa estate. La protesta dei Quota 96 è maggiormente sentita per il fatto che chi va in pensione, ci va perché durante l'anno 2011 ha usufruito, anche per un solo giorno, dei permessi retribuiti contenuti nella legge 104/1992.

Scuola, pensionati in deroga alla Riforma Fornero: i requisiti

Infatti, il requisito essenziale per poter fare domanda di pensione è aver ottenuto, durante il 2011, il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, co. 5 del Dl 151/2001, relativo all'assistenza di un parente in stato di handicap, oppure aver usufruito dei permessi (massimo tre giorni per mese) previsti dalla legge 104 del 1992.

Inoltre, il richiedente deve rientrare in una di queste altre situazioni:

  • avere alle spalle 40 anni di servizio entro la data del 31 dicembre 2012 oppure entro fine anno 2013 o fine 2014;
  • rientrare nella "quota 96" alla data del 31 dicembre 2012 e quindi aver maturato 35 anni di contributi ed aver già compiuto i 60 anni di età;
  • in alternativa, essere nella situazione di "quota 97 e tre mesi", ovvero, al 31 dicembre 2013 o 2014, aver compiuto almeno 61 anni e 3 mesi di età e, congiuntamente, aver versato contributi per 36 anni o con 35 di contribuzione, ma aver già compiuto l'età di 62 anni e tre mesi.