La legge di stabilità, bollinata dal capo dello Stato, Sergio Mattarella,viene adesso trasmessa al Senato con alcune novità per ciò che attiene i lavoratori che vorrebbero o potrebbero accedere alla settima salvaguardia per gli esodati. Difatti viene inserita una stretta ai lavoratori in mobilità che intendono accedere alla salvaguardia, sostanzialmente invariate, invece, le anticipazioni circa gli altri profili da tutelare.
Ecco i particolari sul testo proposto dal governo per i lavoratori esodati
Nella legge di stabilità, la finanziaria 2016, viene prevista una settima salvaguardia per altri26.300 lavoratoriche nel 2011 avevano sciolto, per svariate ragioni, il rapporto di lavoro o che usufruivano dei congedi per assistere figli con disabilità.
Per i lavoratori in mobilità, compresi ilavoratori titolari del trattamento edile e dei lavoratori provenienti da aziende cessate o in fallimento, nella manovra finanziaria, si concedela salvaguardia a chi ha maturato il diritto a pensioneentrola fine dell'indennità di mobilità e nella fattispecie entroil 31 dicembre 2014aseguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011.Per coloro i quali il rapporto di lavoro sia cessato entro il31 dicembre 2012i termini per il diritto alla pensione vengono prorogati ai successivi 12 mesi, sempre ovviamente conl'indennità di mobilità cessata.
Per gli altri lavoratori sotto tutela, come quelli cessati dal servizio o in congedo o a tempo determinato, il periodo dal quale ha effetto il provvedimento di maturazione della pensioneviene fissatoal6 gennaio 2017e cioè 5 anni dopo l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero.
Vengono però esclusi dal beneficio i lavoratoriagricoli e gli “stagionali”.
Stretta sulle salvaguardie, escluso chi ha assistito coniugi e genitori e quelli della legge 104
Altra novità della nuova legge di stabilità approvata dal consiglio dei ministri ed ora al vaglio del parlamento, riguarda i lavoratori che assistevano disabili nel 2011.
Nella manovra finanziaria 2016 si restringe il campo di azione dei benefici della settima salvaguardia, a differenza della sesta, solamenteai lavoratori che hanno ottenuto il congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001per assistere figli con disabilità grave. Escludendo così coloro che hanno fruito del congedo per assistere coniugi e genitori. Esclusi dalla salvaguardia anche coloro chehanno usufruitodei permessi previsti dalla legge 104.