Le uniche supplenze ammesse dall'ordinamento italiano, non contestate dall'Europa, sono quelle per sostituzioni per maternità o malattia. Questo è il primo cardine sul quale si fondano tutte le sentenze finora emesse circa il precariato scolastico. Esse non concorrono nemmeno alla formazione dei 36 mesi per i quali in questi giorni si discute sulla possibilità di fare ricorso contro il Miur. Chiarito questo punto, un altra questione che merita attenzione incentra il dibattito sul fatto che siano vietati i risarcimenti, come il Miur stesso precisa quando contesta le accuse per le quali è stata pronunciata la sentenza numero 528 del tribunale di Napoli, richiamando il d.lgs.

70/2011, su disposizioni urgenti per l'Economia. In quel testo c'è scritto che non si possono più ammettere i risarcimenti e nemmeno trasformare i contratti a termine in tempo indeterminato. Allarme nella categoria dei docenti per una novità che finora era stata sottaciuta e che vorrebbe far continuare le supplenze di lunga durata.

La prevalenza della validità del d.lgs. 368/01

L'allarme di cui sopra è totalmente e assolutamente ingiustificato, stiano tranquilli tutti i docenti precari. Sfatiamo anche il mito che la legge dovesse valere solo per la p.a. Intanto va precisato che la Scuola è all'interno della P.A., ma il Tribunale di Napoli ha voluto anche precisarlo, così, tanto per sicurezza.

Le norme della p.a, dice il giudice Coppola, si applicano anche alla scuola. In realtà il giudice di Napoli tiene a precisare che sul fatto della trasformazione del contratto si esprime in fondo alla sentenza. Contesta il fatto che i risarcimenti siano inammissibili perché un conto è la procedura attraverso la quale si procede alle nomine delle supplenze, come a pagina 7 del file che si trova in rete, un altro è la disciplina della contrattazione a termine.

Egli afferma che in sostanza il d.lgs. 368/01 prevale sempre e comunque, nella parte del art. 5 al comma 4-bis dove si dice chiaramente che non si può andare oltre i 36 mesi, anni interi o spezzoni, se no scatta l'abuso sanzionabile. Anzi, il risarcimento non basta come misura deterrente, tornando al punto che aveva lasciato sospeso.



Nuovo contratto

Non si può trasformare un contratto in forza del 70/2011? E allora che se ne faccia uno nuovo perché ne esistono tutti i presupposti. E trasformarlo a tempo indeterminato significa immettere in ruolo. Questo è ciò che dice il giudice Coppola anticipando la giurisprudenza futura. Né deve far ingannare la differenza tra la scadenza al 30 giugno piuttosto che 31 agosto, mera fictio iuris per risparmiare soldi. In conclusione, chi ha più di 36 mesi indifferentemente dalla scadenza del contratto stipulato su posto vacante disponibile o su posto vacante non disponibile (come scritto testuale dal giudice stesso) con l'insieme di contratti per annualità intere o spezzoni, esclusi quelli per maternità/malattia, deve essere risarcito e immesso in ruolo.

Resta da attendere solo la pronuncia della Corte Costituzionale che reciterà il De Profundis per la Buona Scuola di Renzi, mero manifesto elettorale inutile, falso e dannoso. Si trovano informazioni su come e a chi chiedere per fare il ricorso con i relativi costi sul gruppo presente su facebook Precari in Class Action. Bisogna chiederne l'iscrizione.