Cosa succede se accidentalmente si cade all'interno del proprio condominio o negli spazi comuni ad esso? La caduta di per sé non è certo un evento piacevole, e lo diventa ancora meno, se non si può essere risarciti. Ebbene sì: non esiste negligenza che valga così come non esiste una giustificata disattenzione all'ambiente circostante. Lo afferma la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza(Cass. sent. n. 17199 del 27.08.2015). L'amministratore non è considerato colpevole, come avviene in altre circostanze.

Il caso: l'infortunato non può essere risarcito

Nel caso di specie, protagonista è un condomino che si recava presso la sua abitazione all'interno di un condominio con le buste della spesa in mano.

Caso vuole che in quei giorni sul pianerottolo del suo appartamento ci fossero dei lavori volti alla ristrutturazione. Ai suoi occhi appariva una situazione di chiaro dislivello di mattonelle. La vittima è quindi caduta; il minore equilibrio fisico era determinato anche dall'avere due buste della spesa in entrambe le mani. Gli è stato, però, negato il risarcimento. La Cassazione ha motivato la sua decisione sulla acclarata inesistenza dei due presupposti da risarcimento danni: l'insidia e il trabocchetto. Il condomino che è caduto sul pianerottolo a causa dei lavori in corso è ben consapevole dei disagi che ci sono, quindi, è in grado di gestire il pericolo con una preventiva attenzione posta in essere nell'attraversare le zone oggetto di lavori.

Ai fini del risarcimento, a nulla rileva, se sul luogo della caduta ci fossero o meno i cartelli indicanti i lavori in itinere.

La mancanza della dovuta prudenza deve essere accertata dal giudice

La Cassazione reputa scontato(con una presunzione quasi iuris et de iure) che il protagonista della vicenda conoscesse bene l'esistenza del o dei pericoli.

In siffatti casi, sarà il giudice ad accertare chel’infortunato non abbia prestato la dovuta prudenza. Vige una presunzione assoluta di conoscenza quotidiana e quasi dettagliata degli spazi comuni dello stabile, a fortiori, della suddetta caduta non possono rispondere né l'amministratore e né la ditta che esegue i lavori di ristrutturazione. Il condomino non gode sempre di ampie tutele.