In tema di assicurazione vige la regola secondo cui il contratto assicurativo deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile. Nei casi in cui le clausole del contratto per il loro numero o per la varietà di significati implicano dei problemi di interpretazione, le stesse possono essere intese dall’assicurato nel significato a lui più favorevole. E questo l’importante principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.668 del 18 gennaio 2016. Il caso da cui trae origine tale sentenzariguarda una società commerciale che aveva concluso una polizza assicurativa con 3 compagnie di assicurazione.

Il contratto prevedeva anche un indennizzo nel caso del verificarsi di un incidente. Dopo che nello stabilimento si era verificato un gravissimo incidente (per l’esplosione di un’autoclave) la società commerciale quindi formula richiesta di indennizzo nei confronti delle 3 compagnie assicurative che si oppongono a tale richiesta.

Ecco cosa accade in caso diclausole ambigue

Le 3 compagnie, una volta citate in giudizio dalla società commerciale, hanno evidenziato che lo scoppio dell’autoclave non rientrava fra i danni coperti dalla garanzia. La clausola del contratto di assicurazione copriva infatti, a detta delle 3 compagnie, solo i danni prodotti dall'eccesso di pressione. Di conseguenza i danni conseguenti all’esplosione dell’autoclave non potevano essere risarciti.

Il Tribunale, ritenendo poco esauriente tale tesi difensiva, accoglie la domanda della società commerciale condannando le compagnie assicuratrici alla corresponsione dell'indennizzo. Queste ultime però non si rassegnano e si rivolgono ai giudici della Corte d’Appello che accolgono il loro ricorso, rigettando cosi' la domanda risarcitoria.

La vicenda finisce dinnanzi ai giudici della Corte di Cassazione che hanno invece ribaltato la sentenza della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che data l’ambiguità della clausola riguardante l’eccesso di pressione, i colleghi di merito avrebbero dovuto fare ricorso a criteri ordinari di cui agli articoli 1370, 1362 – 1365 c.c.

per una corretta interpretazione.

Precisazione della Cassazione sulla clausola ambigua

Gli Ermellini infatti hanno ritenuto che proprio la norma di cui all’articolo 1370 c.c. permette di risolvere tutti quei problemi legati alla comprensione di clausole contrattuali poco chiare predisposte unilateralmente dal predisponente. Gli ermellini hanno quindi evidenziato che proprio perché al giudice è preclusa la possibilità di attribuirgli un significato non incompatibile con la loro lettera, lo stesso dove quindi fare riferimento al criterio di cui all'articolo 1370 c.c. Una volta che il predisponente decide di inserire clausole ambigue nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari, egli deve assumersi il rischio che le stesse possano essere interpretate dal giudice in senso a lui sfavorevole.

Ed è ciò che è successo alle 3 compagnie di assicurazione che dunque sono state condannate dagli Ermellini a dover corrispondere l’indennizzo alla società commerciale, proprio per via di quella clausola sull'eccesso di pressione che esprimeva un concetto relativo e non assoluto. Per altre info di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.