Il tribunale di Treviso, con la sentenza n. 2702/15, ha chiarito un aspetto controverso delle polizze vita. Nel caso di stipula di una polizza sulla vita, l’assicuratore, in fase di compilazione del questionario anamnestico, non è tenuto ad elencare al contraente tutte le malattie influenti per la determinazione del rischio. Il cliente invece, è tenuto invece a comunicare eventuali patologie non indicate all’interno del modulo del questionario medico. L’omessa informazione viene considerata reticenza come è avvenuto nel caso del vedovo che si è visto negare l’indennizzo dell’evento morte della polizza vita stipulata dalla moglie.

La compagnia assicurativa ha negato il pagamento del premio perché in fase di stipula la moglie non aveva informato l’assicurazione di aver avuto un tumore maligno in passato e che, per curare lo stesso, si era dovuta sottoporre ad una serie di interventi chirurgici. Secondo l’articolo 1892 del Codice civile infatti, le dichiarazioni non esatte o le reticenze del contraente, rendono nullo il contratto di assicurazione se il contraente ha agito con dolo o colpa grave. La ratio sta nel fatto che, in virtù delle informazioni rilasciate dal cliente in fase di stipula, la compagnia assicurativa avrebbe potuto cambiare le condizioni oppure addirittura negare la possibilità di far sottoscrivere il contratto.

La reticenza si manifesta quando l’assicurato tace su patologie preesistenti anche se le stesse non sono indicate nel questionario. Nel caso, oggetto della sentenza del Tribunale di Treviso, la signora aveva indicato il no alle voci “malattie di una certa gravità” e “ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici o esami diagnostici”.

Il giudice, spiegando la sentenza, ha affermato che per essere in presenza di dolo, non è fondamentale che l’assicurato abbia utilizzato mezzi fraudolenti, ma basta la coscienza e la volontà dell’assicurato di rilasciare dichiarazioni inesatte. La colpa grave invece è frutto della grave negligenza al momento della dichiarazione. Nel caso deciso dal Tribunale, la signora ha agito con colpa grave dal momento che non ha comunicato delle informazioni fondamentali rendendo invalido il contratto di polizza vita.