C’è ancora tempo per tutte le piccole e medie imprese che purtroppo, a causa della crisi, si trovano a dover fronteggiare le richieste di rientro da parte degli istituti bancari o finanziari. I servizi “Moratoria per le Imprese” si rivolgono alle PMI di tutti i settori e forniscono un importante aiuto in questa fase di difficile accesso al credito bancario.
La richiesta per i Servizi Moratoria deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 da parte delle PMI che siano "in bonis", cioe' senza debiti in sofferenza, incagliati, ristrutturati o esposizioni scadute da oltre 90 giorni.
Sono previsti sostanzialmente tre tipi di interventi, che esaminiamo nel dettaglio.
Operazioni di sospensione dei finanziamenti
1. Operazioni di sospensione per 12 mesi della quota di capitale della rata di mutuo (anche agevolato);
2. Operazioni di sospensione per 12 o 6 mesi della quota di capitale prevista rispettivamente nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare.
Il provvedimento può essere retroattivo purché le rate non pagate non siano scadute da oltre 90 giorni. Possono essere ammesse alla sospensione, le rate dei mutui e dei canoni di leasing che non abbiano già beneficiato della moratoria nel 2009.
Operazioni di allungamento dei finanziamenti
1. Operazioni di allungamento dei mutui che risultano in essere e che non hanno beneficiato della moratoria 2011.
Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano d'ammortamento e comunque non potrà superare i 2 anni per i mutui chirografari, i 3 anni per i mutui ipotecari.
2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti bancari a breve termine per esigenze di cassa (anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero). Il periodo massimo di allungamento è pari a 270 giorni, considerando anche la durata originaria dell'anticipo.
3. Operazioni di allungamento dei finanziamenti agrari di conduzione. Il periodo massimo di allungamento è pari a 120 giorni, considerando anche la durata originaria dell'anticipo.
Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo dell'attività
Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzato dall'impresa.
In tutti i casi le banche sono obbligate a dare una risposta entro 30 giorni dalla richiesta. Queste sono in sintesi le Condizioni bancarie applicate alla moratoria 2012:
- Non possono comportare un aumento dei tassi d'interesse rispetto al contratto originario;
- Non determinano l'applicazione di tassi d'interesse di mora per il periodo di sospensione;
- Non possono comportare l'applicazione di commissioni bancarie e di spese d'istruttoria.