La legge  n°.493/1993, consentiva “alle amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa” al fine di curare “tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione… e le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività”. di “costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia”.

Tale facoltà poteva essere esercitata “anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, l’accorpamento, la disarticolazione, la soppressione di uffici o organi già esistenti”.

Orbene, esaminando il testo di uno dei recenti emendamenti inseriti nel Decreto Sviluppo 2012, diventato legge n°134 del 7 agosto scorso (con emendamenti al D.L. 83/2012, art. 13, semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia),  osserviamo che “lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte”.

Lo sportello “acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza dei servizi…, gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità”.

Resta, comunque, ferma la competenza dello Sportello per le attività produttive (quelle rientranti nel DPR  160/2010) riferite alle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Il permesso di costruire (in riferimento al DPR 380/2001, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è un provvedimento amministrativo attraverso il quale un Comune, previo esame, autorizza “l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica”.

Possiamo dunque concludere che ciò sostituisce di fatto la concessione edilizia (con le modalità risalenti alla legge Bucalossi, n°10 del 1977) e la licenza edilizia (ottenuta con le modalità previste dalla legge n°1150 del 1942) e viene rilasciato dalla Sportello unico dell’edilizia del Comune.

Quanti fossero interessati a presentare la domanda per il rilascio del permesso di costruire sappiano che essa va istruita  presso lo Sportello insieme agli elaborati progettuali richiesti. Entro sessanta giorni dall’avvenuta presentazione della domanda, il responsabile del procedimento comunale che ne cura istruttoria acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e formula una proposta di provvedimento.

Il provvedimento finale, come è possibile appurare nella norma emendata con il testo del Decreto sviluppo 2012 (L.7 agosto 2012 n..134, di conversione del D.L. “Misure per la crescita del paese”, testo coordinato del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83), viene notificato all’interessato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di provvedimento. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, il permesso viene comunque da ritenersi come effettivamente  rilasciato (per silenzio-assenso, L.106/2011). Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data La notizia al pubblico.degli estremi del permesso di costruzione sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere e recepiti mediante affissione all’albo pretorio ( come da disposizioni del D.Lgs 267/2000 art. 7 bis (Testo Unico leggi sull’Ordinamento degli enti locali).