La Riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) ha cambiato le regole per i contratti lavorativi, allo scopo di favorire dinamicità al mercato e maggiore crescita occupazionale. Leggiamo per ogni singolo rapporto cosa è mutato:
Contratto a tempo determinato e indeterminato (c.t.d.) (c.a.t.i.)
Diventano più onerosi i contributi (+1,4%); l’intervallo minimo tra un c.a.t. e l’altro tra le parti è ampliato a 60 giorni. per le durate sino a sei mesi, ovvero a 90 giorni. per i contratti superiori a 6 mesi. Se non si rispetta la tempistica, il secondo c.a.t. si tramuta in c.a.t.i.
Può essere prorogato solo se la durata iniziale del c.a.t. non supera i 3 anni (36 mesi); nel calcolo si conteggia eventuali proroghe e rinnovi e di periodi intercorsi di lavoro somministrato a t.d. Cade l’obbligo della causale nel caso di primo rapporto di lavoro a t.d., ma solo se è inferiore a 12 mesi e se non c’è proroga. Le regole sono retroattive dal 18.07.2012.
Contratto di Apprendistato (c.d.a.)
Saranno applicabili dal 1.01.2013 e prevedono che il c.d.a non possa essere inferiore a 6 mesi né superiore a 5 anni (il limite è riferibile all’apprendistato relativo all’artigianato). Il rapporto massimo tra apprendisti e lavoratori qualificati sarà di 1:1 per le ditte con meno di 10 unità o di 3:2 per le aziende dai 10 dipendenti in sù.
Dal 19.07.15 scatterà, un meccanismo per l’assunzione di nuovi apprendisti collegato alla percentuale di stabilizzazioni di apprendisti effettuate nell’ultimo triennio (50%), con l’esclusione dal computo dei rapporti cessati durante la prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Dal 18 luglio 2012 fino al 18 luglio 2015, il rapporto è fissato al 30%.
Contratto a progetto (c.a.p.)
L’attività esercitata dal collaboratore non è analoga a quella dei lavoratori dipendenti, salve le prestazioni di elevata professionalità. Il non rispetto produce la presunzione di lavoro subordinato.
L’azienda può recedere dal contratto prima del completamento del progetto nelle ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore.
Le disposizioni si applicano ai nuovi c.a.p. a partire dal 18.07. 2012.
Partite Iva di facciata
Al fine di contrastare le p. Iva dietro cui si cela un lavoro subordinato, s’introduce la presunzione per la quale scattano rapporti di Co.Co.Co. ricorrendo 2 dei 3 requisiti:
- collaborazione superiore a 8 mesi nell’arco di 2 anni consecutivi (come da D.S. 2012);
- ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore da tali prestazioni nell’arco di 2 anni solari consecutivi superiore all’80% del totale dei corrispettivi;
- il prestatore dispone di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente.
La presunzione si applica ai rapporti instaurati dopo il 18 luglio 2012; quelli in corso a tale data dovranno essere allineati alle nuove regole entro il 18 luglio 2013.
La presunzione non è prevista per chi è titolare di p. Iva iscritto ad un Ordine professionale, ovvero ad appositi Registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.
Associazione in partecipazione (a.i.p.)
Per i contratti a.i.p. stipulati dal 18 luglio 2012, è stabilito un limite massimo di 3 associati con apporto di solo lavoro (indipendentemente dal numero degli associanti) ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° o d’affinità entro il 2°.
Gli associati in partecipazione apportanti solo lavoro devono percepire utili e riceverne il rendiconto. In caso di violazione scatta la presunzione di lavoro subordinato a tempo indeterminato.