A spiegare il tutto è il Ministero degli Interni con una nota protocollata (la n. 7809/2012): gli stranieri in corso di regolarizzazione non sono tenuti a sottoscrivere il nuovo accordo di integrazione per il rilascio del permesso di soggiorno. Per costoro, il permesso avrà durata annuale o biennale a seconda della natura del rapporto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato), a fronte di un aggiuntivo contributo di 80 o 100 euro a seconda della durata del permesso. Questa, in sintesi, la considerazione a margine del funzionamento della durata del nuovo permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri.

Rivolgendosi anche ai datori di lavoro  che impiegano irregolarmente dei dipendenti stranieri presenti in Italia, in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011 e che hanno presentato sanatoria ne consegue che questo processo potrà essere attivato anche nei confronti di quegli stranieri titolari di un permesso di soggiorno, al fine di consentir loro lo svolgimento di attività lavorativa anche se autorizzati a stare in Italia per un periodo temporale definito e limitato.

Per quanto concerne i principali motivi di esclusione dalla sanatoria di qualche cittadino straniero, il Ministero rinvia ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 per la valutazione della pericolosità sociale per uno dei reati dell’articolo 381 del codice di procedura civile (peculato, corruzione ecc.).

L’eventuale presenza di condanna per tali reati, non determina automaticamente  l’esclusione dalla sanatoria, poiché non è sufficiente, da sola, a esprimere un giudizio di pericolosità, che viene valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti “una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza per lo stato o per uno degli stati con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne”.