Con una sentenza depositata il 14 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha bloccato gli sconti previsti per gli inquilini che denunciavano i proprietari per non aver registrato il contratto di locazione o per averlo registrato con l'indicazione di un canone inferiore a quello reale.

Il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, che attribuiva, tra l'altro, ai Comuni il controllo delle imposte che gravano sugli immobili e sui contratti di locazione ed istituiva la cedolare secca, interveniva anche sul rapporto tra inquilini e proprietari.

L'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, infatti, al comma 8, stabiliva per i contratti di locazione non registrati, per quelli registrati ma riportanti un canone di locazione inferiore a quello reale e per i comodati d'uso fittizi, pesanti sanzioni a carico del locatore e vantaggi per il locatario che segnalava l'irregolarità.

Il proprietario doveva pagare una sanzione pecuniaria rilevante anche in caso di ritardata registrazione e l'inquilino denunciante aveva diritto alla stipula di un contratto di locazione di quattro anni, rinnovabile per altri quattro ad un canone agevolato, pari a tre volte la rendita catastale.

In effetti, con tale normativa, si cercava di combattere l'evasione fiscale nel campo delle locazioni, puntando sul conflitto di interessi tra locatore e locatario. La Consulta ha ritenuto queste norme illegittime perchè violano gli articoli 70 e 76 della Costituzione. In effetti, ha ritenuto la non proporzionalità delle sanzioni previste al fatto sanzionato, sottolineando che la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare una novazione, cioè un nuovo contratto con una durata ed un canone imposti.

La Corte ha ritenuto, inoltre,che il decreto legislativo in questione, con queste norme, abbia superato i limiti della legge delega. Altro pasticcio normativo, sempre in tema di locazioni, è scaturito da una nota del Ministero dell'Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro del 5 febbraio 2014 avente per oggetto "Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione".

Con essa, il Capo della Direzione V, ritenendo di aver il potere interpretativo di una legge, ha praticamente cancellato gli effetti della legge stessa. La legge di stabilità del 2013, cioè la legge finanziaria più importante, così disponeva: "i pagamento riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

La nota ministeriale, invece, in palese contrasto con la legge, afferma, in sintesi, che per i canoni di locazione di importo inferiore ai mille euro, si può continuare a pagare in contanti e che basta una semplice ricevuta (prova documentale) chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il pagamento del canone.

Le associazioni degli inquilini ed i cittadini si pongono la domanda: "Può una nota ministeriale cambiare una legge?" Nel nostro Paese, il caos normativo regna sovrano.