Per i disabili le barriere architettoniche sono un notevole problema anche a casa, ma non tutti sanno che vi sono notevoli vantaggi per coloro che le eliminano. Cerchiamo di andare con ordine. La prima parte di aiuti riguarda le detrazioni fiscali:
- Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile avere una detrazione dall'irpef del 50% delle spese effettuate. Tale misura viene applicata fino a 96.000 euro e le detrazioni saranno fruibili per più anni.
- Per il 2015 le detrazioni scendono al 40%;
- infine, per il 2016 al 36%.
Questo vuol dire che prima si interviene e maggiori daranno i vantaggi.
Un secondo vantaggio riguarda l'aliquota IVA agevolata: essa è fissata a 4% per i vari interventi e per l'acquisto di ausili che migliorano la mobilità del disabile, la lista completa degli stessi è indicata nella Legge 104 del 1992 all'articolo 3. Usufruire di questa agevolazione è molto semplice, basta consegnare al venditore, prima dell'acquisto, il certificato medico che attesti la necessità in base alla disabilità di avere un determinato ausilio e il certificato della ASL che attesti l'esistenza della disabilità.
Oltre ai vantaggi fiscali è possibile usufruire anche degli aiuti economici previsti dalla Legge 13 del 1989. Si tratta di aiuti diretti ad eliminare fisicamente le barriere architettoniche in casa e negli spazi adiacenti.
Vediamo quali sono.
L'articolo 8 prevede che nel caso in cui si abbia intenzione di realizzare nei fabbricati delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario darne comunicazione al sindaco allegando il certificato medico attestante la disabilità e una dichiarazione di notorietà da cui risulti l'ubicazione dell'immobile.
Inoltre, la parte deve dichiarare che le opere non sono state ancora realizzate e che i lavori ancora non sono iniziati.
Fatto ciò le opere possono essere realizzate. Nel frattempo, parte la comunicazione dal Comune in cui è ubicato l'immobile alla Regione al fine di avere la disponibilità del fondo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici che ripartisce il fondo stesso tra le Regioni (articolo 10).
Una volta eseguiti i lavori, il richiedente deve consegnare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, la fattura dei lavori eseguiti, è la stessa che fa fede per stabilire l'ammontare delle spese da rimborsare e non il preventivo. Sarà poi il Comune a dover ripartire i fondi ricevuti tra i richiedenti. Nel caso in cui i fondi siano insufficienti, dovrà essere stilata una graduatoria tra i richiedenti, la stessa deve essere realizzata tenendo conto la gravità della disabilità, quindi saranno liquidati prima coloro che hanno invalidità totale e poi man mano. Coloro che non rientrano nel fondi messi a disposizione per l'anno della richiesta, avranno il rimborso tramite i fondi per l'anno successivo (art.
10). Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno.
Le somme rimborsate ammontano a:
- rimborso totale per spese fino a 2.582 euro;
- per spese fino a 12.911, viene rimborsata la somma base di 2.582 euro più il 25% della somma rimanente;
- per spese superiori viene versata la quota base + il 25% fino a 12.911 euro + il 5% della ulteriore spesa;
- infine, per le spese superiori a 51.645 euro vengono rimborsati 7.101 euro.
La misura deve essere applicata non solo a chi ha difficoltà nella deambulazione, ma anche per chi ha problemi di tipo visivo, può essere utilizzata per tutti i lavori volti a migliorare la libertà di movimento in casa e all'esterno dell'abitazione e può trattarsi di lavori per installare ascensori, per eliminare scale, costruire rampe e non solo.