Di recente con l'art. 21 del D.L. 133/2014 è stata introdotta una nuova deduzione dal reddito complessivo IRPEF. Essa spetta a chi acquista un immobile ad uso residenziale con lo scopo di affittarlo e corrisponde al 20% del prezzo di acquisto, così come riportato nell'atto notarile, e fino ad un limite massimo complessivo di spesa pari a € 300.000. Si ricorda che a differenza degli oneri detraibili che rilevano dopo avere determinato l'imposta dovuta, gli oneri deducibili, sono presi in considerazione prima del calcolo dell'imposta e sono accomunati da alcune

REGOLE COMUNI :

  1. l'onere deve rientrare tra quelli previsti tassativamente dalla legge
  2. il contribuente, in base al principio di cassa, deve dimostrare di avere effettivamente sostenuto la spesa nel corso dell'anno solare e risultare da idonea documentazione quale fattura, ricevuta, bollettino di c/c postale ecc...;
  3. alcuni oneri sono deducibili anche se sostenuti nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico;

Di seguito si riporta una tabella con la panoramica delle condizioni che garantiscono la deduzione e che ricordo devono sussistere contemporaneamente.

CONDIZIONI PER L'ACQUISTO AGEVOLATO

Condizione

Descrizione

Caratteristiche dell'abitazione acquistata

1) unità immobiliare a destinazione residenziale (escluse quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia;

2) non ubicata nelle zone omogenee classificate E (DM 1444/68);

3) con prestazioni energetiche certificate in classe A o B;

Caratteristiche del soggetto cedente

- impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;

- cooperativa edilizia;

- impresa che ha effettuato gli interventi di ristrutturazione;

Destinazione dell'abitazione acquistata

entro 6 mesi dall'acquisto deve essere locata per almeno 8 anni ad un soggetto che non sia un parente di primo grado del locatore (padre o figlio);

Caratteristiche del canone di locazione

il canone di locazione non sia superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato (art. 2 c. 3 L 431/98) ovvero a quello indicato nella "convenzione comunale" stipulata ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli "interventi di edilizia abitativa convenzionata" (art. 18 DPR 380/2001), ovvero a quello stabilito per le unità abitative realizzate o recuperate nei Comuni ad alta tensione abitativa (art. 3 c. 114 L. 350/2003).

Tabella 1

MODALITA' DI UTILIZZO DELLA DEDUZIONE

La deduzione ammessa è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.Essa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. La deduzione citata spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contri­buente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.