Con dicembre alle porte è anche tempo di fare i conti col saldo IMU. Presupposto dell'IMU è il possesso da parte dei contibuenti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento di fabbricati e unità immobiliari che non siano adibite ad abitazione principale (pertinenze incluse) con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Le fattispecie assimilate all'abitazione principale

I Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sempreché la stessa non risulti locata, nonchè l'unità immobiliare posseduta in Italia e non locata dai cittadini italiani non residenti.

A decorrere dal 1 gennaio 2014, viene, inoltre, attribuita agli enti la facoltà di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre - figlio), purché utilizzata come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso, la tassazione come abitazione principale si applica ad un solo immobile.

Devono essere ritenuti terreni agricoli le aree, anche se edificabili, che risultano possedute e/o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali è operativa l'autorizzazione agro-silvo-pastorale, per l'esercizio delle specifiche attività dirette all'allevamento del bestiame, alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e/o alla funghicoltura.

Non possono essere considerati terreni agricoli le aree che risultano possedere le caratteristiche per essere qualificate aree fabbricabili, anche nel caso in cui iscritte nel catasto terreni.

A tal proposito è imminente un decreto del MEF che stabilirà nuove regole di esenzione IMU per i terreni agricoli in relazione all'altitudine dei Comuni in cui sono presenti.

Più in dettaglio: nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l'IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti bisognerà pagare l'imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti. Sotto il profilo soggettivo rientrano nell'ambito della tassazione ai fini IMU i beni ubicati nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati che:

  • appartengono alla sfera patrimoniale privata del soggetto. In questo caso il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.
  • assumono la funzione strumentale nell'ambito dell'esercizio dell'impresa. Occorre tenere presente che gli immobili cosiddetti beni merce sono esentati dal tributo se destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e fintanto che permane tale destinazione a patto non vengano locati.

Per tali tipi di immobili, la legge di Stabilità 2014 ha previsto la deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni del 20% a partire dal 2014 dell'IMU; resta l'indeducibilità ai fini IRAP. Aggiungo che non può dirsi strumentale, con la conseguenza che non è possibile dedurre l'IMU anche solo parzialmente, l'abitazione del professionista utilizzata come studio per la sua attività.