Con la decisione del 19 dicembre 2012 la Commissione Europea ha riconosciuto l'esenzione IMU agli Enti non commerciali (E.N.C.) e quindi anche alle Associazioni sportive dilettantistiche ma solo per quegli immobili in cui non viene svolta attività commerciale. In particolare l'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 ha previsto, al comma 3, che nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.
Le stesse disposizioni si applicano a partire dal 2014 anche alla TASI. A tal proposito col D.M. Del 23/09/2014 la scadenza originariamente fissata al 30/09/2014 per l'invio telematico della dichiarazione IMU/TASI da parte degli Enti Non Commerciali è stata posticipata al 30/11/2014. Il Regolamento n. 200 del 2012, inoltre, in attuazione del comma 3, dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 ha individuato agli artt. 3 e 4, i requisiti, generali e di settore, che aiutano a dire quando un immobile non è utilizzato a fini commerciali.
REQUISITI GENERALI
Un' attività è svolta con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente prevedono:
- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione durante la vita dell'ente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale.
REQUISITI SPECIFICI
La lett.
m), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il successivo art. 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e quindi sganciato dal costo del servizio, il quale non deve rappresentare una remunerazione dello stesso e, comunque, non deve essere superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.
In particolare se negli immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell'esenzione, a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art.
90 della legge n. 289 del 2002. Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente sportivo svolga nell' immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport e le entrate derivanti dalle quote di iscrizione devono essere destinate solo ed esclusivamente a coprire i costi necessari per:
- l'organizzazione dell'attività didattica
- per la manutenzione degli impianti
- per la formazione di tutti coloro che operano all' interno della società o associazione sportiva dilettantistica, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione.