Chi possiede un bene immobile o mobile per un certo periodo di tempo può divenirne legittimo proprietario grazie all'usucapione. Questa rappresenta un modo di acquisizione di una proprietà che si perfeziona attraverso il possesso indisturbato di un bene immobile o mobile, per un periodo di tempo che duri 20 anni. In questo modo, il proprietario del bene perde il diritto di proprietà, mentre il possessore lo acquisisce.

Il possesso, però, deve essere pacifico, non violento, ed ininterrotto. Il Codice civile disciplina, inoltre, le condizioni interruttive dell’usucapione che sono tassativamente indicate, e di cui non si può fornire alcuna lettura estensiva.

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha ribadito tale concetto, statuendo in particolare che non costituisce causa d’interruzione del termine per usucapire, l’invio di una lettera da parte del possessore, con cui questi esprime la volontà di diventare proprietario del bene.

La Cassazione fa alcune precisazioni sulla disciplina dell’usucapione

La vicenda da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte riguarda un uomo che riteneva di aver usucapito dei beni immobili di un altro soggetto (il proprietario). L'uomo cita in giudizio il proprietario dei beni immobili, chiedendo al giudice l'accertamento dell'effettivo possesso dei beni, e il passaggio della proprietà nei suoi confronti.

Il titolare degli immobili, al fine direcuperare il possesso dei beni, ha prodotto in giudizio una lettera quale prova dell'interruzione dei termini dell’usucapione. Il tribunale ha accolto il suo ricorso, dichiarando che l'usucapione era stata bloccata per l'invio di quella missiva.

Il possessore dei beni immobili non si rassegna e presenta ricorso in Corte d’Appello.

I giudici dell’appello gli danno ragione, ritenendo che si possono distinguere solo due ipotesi di interruzione dell’usucapione: interruzione naturale e civile. Quest'ultima ricorrequalora contro il possessore venga promossa una domanda giudiziale per contestare la legittimità del potere esercitato sulla cosa. Ricorre, invece,l'nterruzione naturale, quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno per fatto di un terzo.

Anche la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del possessore, statuendo che gli atti interruttivi del possesso sono tassativamente elencati, e che quindi non è possibile attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge (articoli 1165 e 2943 codice civile).

Non sussiste l'interruzione dell'usucapione nel caso di specie

La Suprema Corte ha sottolineato, inoltre, che la consapevolezza del possessore di un altrui diritto di proprietà sul bene immobile, non è sufficiente né a far parlare di riconoscimento dell’altrui diritto, né ad interrompere il termine per usucapire. A detta degli Ermellini, per bloccare l'usucapione è necessario che il possessore interrompa il possesso sul bene ed esprima quindi una volontà non equivoca di attribuire il diritto di proprietà al suo titolare.

Viceversa, la lettera inviata dal possessore al proprietario può essere interpretata come una manifestazione di volontà del primo di voler acquistare l’immobile, mediante la regolarizzazione del trasferimento di proprietà già avvenuto (Corte di Cassazione sentenza n.25764/15). Per info di diritto, premi il tasto segui accanto al mio nome.