In tema di separazioni e divorzi, la decisione del giudice non è sempre chiara e sufficiente. Di frequente, si parla di una evidente disparità di posizione dei due genitori. In genere, questa viene subita dal padre che si trova in una situazione di netta inferiorità, o almeno questo è quanto si vuole credere e percepire in Italia. Negligenza dei giudici o pensiero ormai radicato nella nostra società? A prescindere dalle risposte alla domanda, la Corte Europea dei diritti Dell'Uomo, con la sentenza n. 35532/12 del17.11.2015, si è pronunciata in merito ad un risarcimento a favore di un padre, che a causa di ostacoli posti dalla ormai ex moglie, non riusciva a trascorrere del tempo con i figli.
Alla base della decisione è presente l'evidente circostanza dell'attuazione delle pochissime tutele apprestate per la figura paterna a seguito della fine della vita matrimoniale.
La suddetta Corte ribadisce in modo esplicito l'importanza della presenza di entrambi i genitori, ai fini di una corretta e serena crescita della prole. Non solo. Sottolinea la rilevanza del ruolo del giudice: quest'ultimo deve intervenire, soprattutto in assenza di un sano rapporto collaborativo tra i due coniugi, assicurando le più ampie tutele ai fini della dichiarazione riguardante il cosiddetto diritto di visita dei papà.
Il caso che ha dato vita alla sentenza della Cedu
Protagonisti della vicenda due coniugi in totale disaccordo sull'affidamento del figlio.
Erano evidenti gli ostacoli posti in essere dalla madre. Il bimbo presentava delle cicatrici sul volto. L'uomo, insospettito, ha accusato l'ex mogliedi maltrattamenti nei confronti del minore. La donna, però, lavorava presso i servizi sociali e per tale ragione è riuscita a far imputare al marito la sofferenza di paranoie, dettate anche dal suo sentirsi minacciato dalla vicinanza della madre del figlio ai servizi sociali (la conseguenza è stata la revoca del diritto di visita).
Successivamente, sono state effettuate delle perizie ed è stato dimostrato che il bambino aveva subito delle lesioni da maltrattamento. A tal proposito, la Corte, ha affermato che i servizi sociali generalmente intesi, devono godere di meno autonomia discrezionale. Il concetto di famiglia, anche dopo la rottura della vita coniugale, deve restare inalterato.