Il diritto all’assegno di mantenimento o di divorzio, che sorge a momento della separazione è sempre stato oggetto di numerose sentenza di merito e di legittimità. A fronte di una casistica piuttosto variegata la recente giurisprudenza è sempre partita dal presupposto che nel riconoscimento del diritto all’assegno e nella conseguente quantificazione dell’importo dovuto all’ex coniuge bisogna tenere presente sia il tenore di vita che la coppia ha avuto durante il momento che precede la separazione, sia quindi quello che si sarebbe avuto se la relazione fosse proseguita.
E se è chiaro che il coniuge su cui grava detto obbligo è colui che è titolate di un reddito maggiore, c’è da dire che nella determinazione del 'quantum' da versare non pesano le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dal coniuge più abbiente. Ne consegue che per il giudice tale documentazione fiscale non ha efficacia vincolante. E ciò perché il giudizio per la determinazione dell’importo massimo dell'assegno prende in considerazione tutte quelle attività condivise fra i partner, che ruotano intorno al concetto di comunione spirituale e materiale di vita dei 2 coniugi.
Lo stile di vita rileva ai fini del 'quantum' dell’assegno
E’ stata la Suprema Corte con una recente ordinanza, la n.6427 del 4 aprile a precisare tale principio.
E questo perché spesso la documentazione fiscale del coniuge più ricco risulta non corrispondente all’effettivo reddito da lui percepito. Secondo gli Ermellini bisogna quindi basare la misura dell’ammontare dell’assegno di mantenimento su altri parametri di carattere economico, quali appunto le spese quotidiane effettuate quando la coppia era ancora sposata.
Il giudice quindi può passare in rassegna le spese per vacanze e viaggi, quelle per l’acquisto di un auto, per la partecipazione a teatri e cene importanti. La vicenda da cui tra spunto questa decisione ha avuto come protagonista un ex marito che dopo che i giudici di merito avevano posto a suo carico l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di due mila euro per il mantenimento della ex moglie e un assegno mensile di mille euro per il mantenimento del figlio maggiorenne, ha fatto ricorso in Corte di Cassazione.
Ha infatti provato, sebbene inutilmente, a chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento in virtù del fatto che la ex moglie aveva ricevuto l’assegnazione della casa coniugale e che lui aveva subito una riduzione di reddito dopo la cessazione della convivenza anche per via del mantenimento di un’altra sua figlia
Diritto al mantenimento anche se l'ex che trova un lavoro
La Suprema Corte con la sentenza n. 6433/2016 ha invece statuito che il diritto all'assegno di mantenimento non può venire meno neanche se l'ex trova un nuovo lavoro ma il suo reddito rimane basso. Anche in tali casi infatti, il parametro di riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno è lo stile di vita goduto durante il rapporto matrimoniale.
A nulla quindi è valso il ricorso in Cassazione di un uomo che ha chiesto di essere dispensato dell'onere di corrispondere l'assegno alla ex moglie evidenziando la capacità lavorativa della stessa, comprovata sia dalla giovane età e sia dalla titolarità di un impiego costante di lavoro da cui percepiva uno stipendio. Gli Ermellini hanno rigettato il suo ricorso, evidenziando che la relativa retribuzione della ex moglie non le consentiva comunque di mantenere un tenore di vita pari a quello goduto durante della convivenza. I giudici hanno quindi ribadito che l’effettiva capacita reddituale idonea ad escludere il diritto all’assegno deve essere valutata sempre in relazione alla concrete prospettive occupazionali connesse.
E’ irrilevante in questo senso la sussistenza di una mera attitudine al lavoro di chi richiede l'assegno se a causa della crisi economica, come è successo nel caso di specie, la ex moglie non è stata poi in grado di trovare un'occupazione più adeguata. Per altre info di diritto premete segui.