La notifica di una raccomandata contenente una cartella esattoriale per essere ritenuta valida presuppone sempre il rispetto di alcune regole da parte degli agenti notificatori. Il contribuente, fra i mezzi a sua disposizione per difendersi, ha anche quello di contestare una non corretta notifica o la mancata notifica a mezzo posta o a mano da parte dell’ufficiale giudiziario. La prova legale dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario è infatti data dall’avviso di ricevimento che dà la certezza della effettiva spedizione della missiva.

Sul punto la Corte di Cassazione con 2 recenti sentenze è intervenuta a circoscrivere sia i casi in cui la notifica deve considerarsi valida e regolare, sia i casi in cui il contenuto della busta possono essere contestati.

Raccomandata: sui chi ricade la prova del suo contenuto?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5397/2016 ha statuito che deve considerarsi nulla la busta o la cartella di pagamento notificata a mezzo posta, se dentro la busta, non c’è nulla o manca qualche foglio. Spetta però sempre al destinatario contribuente fornire la prova circa l’incompletezza del contenuto del plico o che esso conteneva un atto diverso. Il caso da cui trae origine tale decisione riguarda appunto una contribuente che asseriva di aver ricevuto una busta «a sacco», proveniente da Equitalia, priva di contenuto.

La stessa quindi ha provveduto prima a fare una segnalazione dell’anomalia ad Equitalia dove indicava anche il numero della raccomandata, e poi ha deciso di fare ricorso. Dopo il giudizio di I grado che si concludeva per l’inammissibilità del ricorso, in Corte d’appello il ricorso della contribuente è stato accolto, sulla base del fatto che sarebbe spettato ad Equitalia l’onere della prova.

Gli Ermellini hanno però ribaltato la decisione, mutando il precedente orientamento che riteneva che spetta sempre ad Equitalia dimostrare che la cartella spedita con raccomandata a.r. era completa di ogni informazione essenziale e di tutti i fogli. In mancanza di tale dimostrazione, la prova dell’avvenuta notifica viene meno e quindi stessa è nulla.

Secondo gli Ermellini sta ora al contribuente dimostrare che al momento dell’apertura il plico è vuoto o incompleto o contiene un atto diverso. Come assolvere a tale onere della prova? In tali casi, il destinatario può servirsi di testimoni in base al principio di vicinanza della prova. Ebbene precisare però che Equitalia dal canto suo potrebbe sempre chiedere alle Poste di certificare il peso che aveva il plico. Allo stesso modo qualsiasi privato cittadino per tutelarsi contro la malafede del destinatario può superare eventuali contestazioni, spillando bene i fogli e imprimendovi un timbro di congiunzione.

Notifiche a mezzo posta:valide anche se non c’è la relata

La Cassazione, con l’ordinanza n.7184/2016 si è trovata invece ad affrontare il caso di una contribuente che aveva chiesto l’annullamento della cartella di pagamento sottolineando l’irritualità della notifica della cartella di Equitali eseguita ai sensi dell’art.

140 c.p.c (per destinatario irreperibile). Dopo che i giudici dell’appello hanno dato ragione alla stessa ritenendo che la ricevuta della raccomandata cosidetta informativa non conteneva una firma riferibile al destinatario, Equitalia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto che se il postino non trova in casa il destinatario a cui deve consegnare una raccomandata a.r., ma vi trova invece un suo familiare o una persona di servizio, essi possono firmare l’avviso di ricevimento. Basta questo a perfezionare la notifica, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il destinatario dia la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di venirne a conoscenza. Ne consegue che non deve essere redatta annotazione specifica o alcuna relata di notifica sull’avviso di ricevimento. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui.