Per stabilire le responsabilità di un incidente stradale entrano in gioco una serie di valutazioni: la frenata sulla strada, il punto di urto dell'auto, le lesioni riportate dai conducenti, le eventuali testimonianze di persone presenti al momento dell'impatto.Grazie a tutti questi elementi, è possibile farsi un'idea di quanto accaduto.
Esistono però alcuni casi in cui, nonostante tutti questi elementi, non si riesce a stabilire con certezza la dinamica dell'incidente. Se si verifica una situazione di questo genere siapplica, in via generica, una norma che stabilisce una presunzione di colpa del 50% per entrambi i conducenti.
Che cos'è la presunzione di colpa?
Nel nostro ordinamento, con il termine presunzione di colpa si intende la conseguenza che la legge, oppure il giudice, possono trarre da un fatto noto per risalire alle circostanze ignote.
La più conosciuta è indubbiamente la presunzione di colpa al 50%, che recita: “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno”.Quindi, in particolare nel codice civile è previsto che il conducente di un veicolo che voglia ottenere il risarcimento del danno dall'assicurazione, dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. In caso contrario,si presume che entrambi gli automobilisti abbiano concorso in maniera uguale a produrre il danno.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione, con la recente sentenza numero 13136/2016 dello scorso 1 aprile, ha stabilito che la regola della presunzione di colpa può essere applicata solo in sede di risarcimento del danno e non in sede penale.Per la Suprema Corte, infatti, per poter condannare il conducente di un'autovettura in ambito penale, è necessario che non vi sia il ragionevole dubbio sulla condotta mantenuta dall'automobilista.
Una sentenza importante sul delicato tema delle responsabilità in caso di sinistro stradale, sia per quanto concerne il settore civile, e quindi il risarcimento del danno, sia per il settore penale dove, come chiarito, questa norma non trova applicazione.