Il Tribunale di Milano con una recente ordinanza del 2016 fa luce sulla ancora attuale previsione del parereproveniente dall'Ordine degli Avvocati, sul tentato decreto ingiuntivo da parte del difensore nei confronti dell'ormai ex cliente, il quale non ha provveduto a soddisfare gli onorari del primo. Una speranza sulla non applicabilità di detta disciplina ebbe origine a seguito dell'approvazione del decreto Cresci Italia, le cui disposizioni hanno provveduto ad abrogare le tariffeai fini della determinazione dell'ammontare economico del compenso spettante al professionista.

Il parere del Consiglio dell'Ordine resta ancora un passaggio valido, efficace e definitivo.

Decreto ingiuntivo ed eventuale integrazione della richiesta

Nella suindicata ordinanza viene precisato che il diretto interessato, ossia, il legale, se vuole ottenere il decreto ingiuntivo, deve dare prova dell'accordo di natura scrittafirmato dal cliente o in subordine la parcella cosiddetta vistata dal Consiglio ove risulta iscritto. In caso di carente documentazione fornita dal medesimo, il giudice, concede un termine per poter correttamente integrare la richiesta. L'articolo 634 del codice di procedura civile resta quindi il perno di validità e di legittimazione della corretta procedura di decreto ingiuntivo avverso la parte difesa ed ora inadempiente.

Detto articolo statuisce che il difensore desideroso di vedersi accolta la richiesta in questione deve premunirsi e quindi essere in possesso del parere proveniente dal COA.

Orientamento confermato preliminarmente dal CNF

Il Consiglio Nazionale Forense ha già in passato avallato l'assunto esplicativo del Tribunale di Milano, ponendo in rilievo che le novità introdotte dalla riforma riguardano solo la cancellazione del tariffario, dunque la modalità di determinazione del compenso dovuto a titolo di onorari.

Si tratta di una modifica sostanziale che in quanto tale lascia inalterata la natura procedurale della fattispecie in esame, rappresentata dal carattere obbligatorio del parere dell'organismo di appartenenza.