La questione della nullità delle multe legate al pagamento del ticket, interessa non solo i cittadini, ma è anche stata al centro del dibattito giurisprudenziale. E’ quindi importante sapere, ad esempio, che la magistratura di merito ha sempre ritenuto nulle le multe per il ticket scaduto e non rinnovato, recependo d'altronde anche quanto disposto dal Ministero dell’Interno nel 2007. Più nello specifico, infatti, può capitare che l’automobilista lasci l’auto sulle strisce blu, e acquisto il ticket dal parchimetro, esponendolo sul vetro anteriore.

Qualora il conducente del veicolo torna con notevole ritardo rispetto al tempo coperto dal ticket, non è infrequente che lo stesso trovi una multa sul parabrezza proprio perché il ticket del parchimetro non è stato rinnovato.

Ebbene, dopo i ricorsi proposti da tutti gli automobilisti che si sono visti elevare una contravvenzione, per primi i giudici di Pace hanno sempre ribadito che non esistendo una norma di legge che sanziona il mancato rinnovo del ticket ne consegue che tali multe devono ritenersi invalide. Tali sentenze hanno poi trovato l’avvallo delle Prefetture e del Ministero dell’Interno che ha, appunto, confermato la nullità della multe ad eccezione di una sola ipotesi. Ovvero del caso in cui la sosta avviene in aree ove è possibile parcheggiare solo per un periodo di tempo molto limitato.

Quindi proprio perché nessun Comune italiano ha finora adottato una normativa interna che regolamenta gli spazi di sosta a pagamento rendendo così finalmente legittime le multe a “grattino” scaduto, anche il Ministro dei Trasporti recentemente ha precisato che, benché non si può parlare di illecito amministrativo, resta comunque l’illecito civile del mancato pagamento.

Esso potrebbe legittimare un Decreto Ingiuntivo da parte del Comune.

La Suprema Corte: niente multa se il ticket non è sul parabrezza

L’effetto principale che ne consegue è che qualora l’automobilista voglia impugnare le multe e chiederà al Comune di esibire, dinnanzi al giudice, una copia autentica del regolamento (ordinanza), la sanzione è da ritenersi nulla proprio perché manca tale normativa.

Sempre a proposito di strisce blu e ticket la Corte di Cassazione, con una recente sentenza,la n.8282 del 2016, ha statuito che la mancata esposizione del tagliando sul parabrezza non può mai legittimare la contravvenzione per la violazione delle disposizioni sulla sosta a pagamento. Il Codice della Strada, stabilendo che il ticket debba essere esposto in modo visibile per un controllo del vigile o dell’ausiliare del traffico, non dice però espressamente dove esso deve essere collocato. L’automobilista quindi, benché sia sicuro che il comportamento non è sanzionatile tuttavia non può chiedere la condanna alla spese da parte del Comune resistente. E' invece legittima la compensazione delle spese del giudice.

La motivazione della Corte di Cassazione

Protagonista del caso da cui trae origine la sentenza è stato infatti un automobilista che dopo che il Tribunale aveva respinto la sua impugnazione, compensando le spese, ha deciso di fare ricorso in Cassazione. Lo stesso evidenziava che la compensazione totale o parziale delle spese potesse essere disposta solo per eccezionali e gravi ragioni che non potevano riferirsi al fatto di non aver esposto il ticket della sosta correttamente. Gli Ermellini hanno ritenuto che l'operato dell’agente accertatore doveva ritenersi corretto nel momento in cui ha elevato la multa, non potendo verificare l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del ticket, poiché nel caso di specie non era visibile, dato che era poggiato sul sedile davanti, lato passeggero dell'auto.

In tali casi la multa è determinata da una erronea condotta dell’automobilsta. Pertanto, visto che nessuna negligenza era riferibile al vigile e all’amministrazione comunale, il ricorso deve essere rigettato, essendo corretta la compensazione delle spese disposta dal Tribunale.