Prima dell'orientamento ermeneutico della sent. n. 14008/16, l'ammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, era basata sulla differenza concettuale tra l'abuso di sostanze stupefacenti e il vero stato di tossicodipendenza. Un condannato portatore dello status di consumatore abituale, non poteva essere ammesso all'affidamento in prova. Risulta utile ricordare che l'affidamento in prova in casi particolari, disciplinato dall'articolo 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti, D.P.R. 309/90, prevede due tipologie di soggetti beneficiari: i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti.

Requisiti affidamento in prova

Come requisiti emergono due presupposti di natura rispettivamente oggettivo e soggettivo. Il primo presupposto è rappresentato dalla pena detentiva inflitta che non deve eccedere i quattro anni; il secondo presupposto, invece, trova fondamento e giustificazione nella volontà dei detenuti in questione, di voler intraprendere un percorso terapeutico, e quindi di voler aderire ad un dato programma di recupero. La giurisprudenza di legittimità, in tema di concessione di affidamento in prova terapeutico, ha costantemente ribadito che la sostituzione del predetto programma in luogo della misura custodiale, non trovava applicazione nell'ipotesi del detenuto, assuntore abitualedi sostanze.

Si proseguiva, sostenendosi che l'accertamento dello stato di tossicodipendenza non include implicitamente anche la condizione dell'uso abituale. L'assunto, ha trovato ratio nel Manuale diagnostico dei disturbi mentali, elaborato da esperti americani. Gli indici ivi contenuti concludono per una soluzione in termini negativi: l'uso abituale può essere sicuramente una condizione importante ai fini della valutazione complessiva della dichiarazione di accertamento della tossicodipendenza, ma non ne costituisce la condizione essenziale.

Per la Cassazione, l'affidabilità di questa diagnosi, largamente apprezzata dal mondo scientifico, non risulta più valida. Nel caso sottoposto al suo vaglio, il non accoglimento dell'istanza era ancorato a criteri guida oramai superati, in quanto risalenti al 2012. A tal proposito, gli "Ermellini" pongono in rilievo l'aggiornamento del DSM V; l'ultima versione risale al 2013.

In quest'ultima viene superata la distinzione tra tossicodipendenza e abuso di sostanze di natura stupefacente. Entrambe le situazioni denotano in misura pari l'esistenza del fenomeno cosiddetto da disturbi di uso di sostanze, a prescindere dall'intensità, dalla continuità o dalla occasionalità, elementi tenuti in considerazione solo per la risposta diagnostica da attuare. Le due ipotetiche fattispecie, infatti, trovano disciplina in un apposito capitolo ad hoc, rubricato "Disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze". Vi è quindi la medesima legittimazione di sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici o in una struttura autorizzata residenziale in luogo della custodia cautelare in carcere.

Ratio legis della decisione

Si è quindi superata quella presunzione tendenzialmente assoluta di incompatibilità tra le due categorie di individui, sotto il profilo oltre che diagnostico, anche di esecuzione della pena. La ragione è facilmente individuabile. La pena svolge una funzione rieducativa volta al reinserimento sociale. Ma, non poteva più negarsi che la persona assuntore abituale di droga, vedendosi negata la possibilità dell'affidamento in prova terapeutico, era intimamente vittima di una forma indiscriminata di trattamento, con aggravamento dell'impatto del carceresulla sua persona.