Uno degli effettidella crisi economica è la chiusura di una società di persone o di capitale. Ebbene, in tali casi si procede generalmente alla cancellazione dal registro delle imprese della società stessa che si estingue, ossia cessa di esistere definitivamente. L’effetto è lo stesso sia per le società di persone (società semplici, S.a.s., S.n.c,) che per quelle di capitali (S.a.p.a., S.p.A., S.r.l.).

Cosa succede però se ci sono debiti da pagare o crediti da incassare? La risposta è facile:tutti i suoi rapporti economico patrimoniali (crediti e debiti) si trasmettono agli ex soci.

Questi ultimi diventano di conseguenza titolari delle posizioni attive e passive. Più nello specifico:

  • nelle società di capitali tutti i creditori agiscono contro gli ex soci, nei limiti di quanto da loro riscosso dopo a liquidazione, ossia di quanto incassato con l’ultimo bilancio. Occorre rispettare però il limite delle quote sociali;
  • nelle società di persone, i creditori agiscono contro degli ex soci illimitatamente. Ne consegue che il creditore che non riesce a soddisfarsi sul patrimonio o sulla società può pignorare i beni personali dei soci senza limiti.

La Cassazione, sul tema con la sentenza n.13290 /2016, si è occupata del ricorso di una società poi dichiarata estinta intervenuta nel corso del processo di primo grado.

In tali casi l’estinzione della società ha determinato l’interruzione della causa ancora pendente.

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

La vicenda giudiziaria da cui trae origine la sentenza ha avuto appunto come protagonista una S.r.l. che dopo essere stata cancellata dal registro delle imprese ha proposto ricorso in Corte d’Appello avvero la sentenza di I^ grado a lei sfavorevole.

La Corte d’appello però ha dichiarato inammissibile il suo ricorso proprio perché la S.r.l. aveva perso sia la capacità di agire in giudizio, sia la capacità di impugnare. L'evento interruttivo, però, non fu denunciato nel primo grado.La società ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha abbracciato l’orientamento dei colleghi d’Appello, rigettando l'impugnazione della società.

Le motivazione della Cassazione richiamano una autorevole pronuncia a Sezioni Unite del 2013, partendo appunto dall’esame dell’articolo 2495 c.c.riformato dal d.lgs.6/2003. A detta degli Ermellini, sia nelle società di persone, sia per le società con personalità giuridica, si verifica un fenomeno successorio tra la società che si estingue e le persone che ne erano state socie. Tale “fenomeno di tipo successorio” è bifronte, investendo sia i debiti sia i crediti.

Conseguenze dell'estinzione dal punto di vista processuale

I giudici di Piazza Cavour sono passati ad esaminare le conseguenze che si determinano dal punto di vista processuale con l’estinzione della società. L’estinzione della società di persone o di capitali determina l’interruzione della causa pendente con facoltà per i soci di riassumere il giudizio, ma esclusivamente a titolo personale.

Anche per l’evento interruttivo che si verifica a giudizio conclusovale lo stesso discorso, ovvero l’impugnazione del provvedimento emesso deve provenire dai soci. Se invece sono perdenti i termini per l’impugnazione, l’estinzione determina la possibilità per i soci di essere destinatari o di proporre il gravame a pena di inammissibilità dello stesso. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.