"Non esiste corruzione di minore nel caso in cui due persone si scambino baci davanti ai bambini": questo è quanto riportato da una recente sentenza della corte di cassazione.

Al centro della vicenda era finita una donna,denunciata dal padre dei loro bambini poiché era solita scambiarsi baci affettuosi con il nuovo partner, davanti ai minori. La donna però, è stata assolta, perché secondo i giudici non esiste nessuna violazione della legge sui minori.

Le regole del codice penale

Chiunque compie atti sessuali in presenza di minoriviene severamente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il divieto della Cassazione è stato esteso non solo alla reale congiunzione carnale, ma tutto ciò che ha a che fare con le zone erogene. Viene escluso drasticamente da questo reato il "comportamento di confidenza e amorevolezza nei confronti della madre da parte del suo nuovo compagno".

La sentenza emanata

Si riporta qui sotto, una parte della sentenza emanata dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 maggio – 4 ottobre 2016, n. 41483

"In ogni caso la motivazione con cui il Giudice procedente ha ritenuto insussistente la condotta materiale del reato è fondata anche sulle stesse evidenze rappresentate dall’investigatore, assunto dalla persona offesa, del che ogni censura rimane superata.

Sulla base di queste premesse, con motivazione immune da vizi, il giudice procedente ha riportato la vicenda nell’ambito di un contesto relazionale nel quale le condotte di tutti gli autori non avevano alcun connotato sessuale (e a fortiori insussistente risulta l’ipotizzato reato di atti osceni), conclusione rispetto alla quale alcun rilievo potevano assumere le indagini suppletive perché prive dei requisito di prova stessa, quanto alla richiesta di interrogatorio, chiaramente superflua l’audizione dell’investigatore privata Altobelli, atteso il contenuto di quanto già acquisito agli atti.

  • Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali".