Dopo anni di battaglie, dibattiti e manifestazioni, le unioni civili sono diventate legge. Il Governo Gentiloni ha approvato ufficialmente i decreti. Le normative che hanno subito suscitato l’interesse generale sono la possibilità di celebrare l’unione per terra, per mare o nel cielo, ed il riconoscimento per lo stato italiano, dei matrimoni omosessuali celebrati all’estero.

Coppie omosessuali ed eterosessuale

L’unione civile di soggetti appartenenti allo stesso sesso e non, si intende effettuabile tra persone aventi la maggiore età, dinanzi all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Per quanto riguarda la questione patrimoniale, è possibile optare sia per la comunione dei beni che per la separazione.

I diritti e doveri all’interno delle unioni civili sono gli stessi elencati nell’ 134, al pari del matrimonio (fatta eccezione per l'obbligo di fedeltà). Rientrano ivi i diritti all’assistenza sanitaria e carceraria ed il subentro nel contratto d’affitto.

Come per il matrimonio, vi è l’obbligo all’assistenza sia morale che materiale, alla coabitazione ed al contributo nei bisogni comuni in misura alle possibilità economiche ed alle capacità lavorative e pratiche di ambo le parti.

In caso di decesso del partner, è prevista la reversibilità della pensione, la destinazione dell’eredità e del Tfr.

In quest’eventualità, un probabile figlio della coppia non avrebbe più alcun diritto. E’ possibile designare il partner come delegato ad assumere decisioni in caso di malattia grave che inibisca la normale capacità di intendere e volere. La delega è valida anche per le decisioni in merito alla donazione degli organi.

Per quanto riguarda la separazione, sono previste le medesime norme che regolano i divorzi, anche in materia di alimenti; sono altresì applicabili le discipline acceleratorie ( negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).

Nel caso particolare della rettificazione di sesso, se i coniugi acconsentono al proseguimento dell’accordo coniugale, il matrimonio si trasforma automaticamente in unione civile.

E’ possibile scegliere un cognome comune tra i due cognomi dei coniugi per tutta la durata dell’unione civile. La parte può anteporre o postporre il proprio cognome a quello stabilito.

Resta invariato il tema delle adozioni che continueranno ad esser regolate nello stesso modo: saranno i singoli tribunali ad approvarle o meno, valutando i casi specifici.

Impedimenti

L’unione non verrà concessa nel caso in cui una delle parti sia ancora legata ad un precedente vincolo matrimoniale, se una delle parti ha meno di 18 anni d’età, in presenza di un’interdizione per infermità mentale o di una condanna per omicidio o tentato omicidio e in caso di parentela con il partner.