Parcheggiare la propria auto troppo vicino ad un'altra permette di integrare un reato. Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza (n. 53978/2017) che ha stabilito che una distanza di pochi centimetri tra la propria auto e quella affiancata può costituire un reato di "violenza privata". Questo perchè costituisce un intralcio concreto e ingiustificato nei confronti di un altro soggetto, impedendogli la libertà di poter aprire in maniera agevole la propria auto. Il reato di cui si tratta nel caso di specie è previsto dall'art. 610 del codice penale, rubricato come "Violenza privata".

Il caso di specie

In questo caso la vicenda giudiziaria di cui si è occupata anche la Cassazione in terzo grado ha riguardato proprio un automobilista che ha parcheggiato il proprio veicolo eccessivamente vicino all'auto di fianco. Questo ha causato dunque la conseguente condotta dell'altro conducente di scendere dalla propria auto dalla parte del passeggero.

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso in appello da parte del conducente accusato dalla parte offesa. In questo caso, secondo la Cassazione è infatti possibile integrare un reato regolato dal codice penale.

L'art. 610 c.p.

La Cassazione ha previsto in questo caso che sia possibile integrare il reato di violenza privata, regolato ai sensi dell'art.

610 del codice penale. Questa disposizione prevede in generale che "il requisito della violenza si identifichi in qualunque mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della propria libertà di azione e determinazione". In questo specifico caso, il fatto di parcheggiare l'auto troppo vicino a quella di un'altra auto permetterebbe di integrare il reato di violenza privata, dato che limita in maniera significativa la libertà di movimento del conducente dell'altra vettura di poter scendere o salire dalla propria auto.

In questo specifico caso, oltre alla limitazione di movimento, la condotta del reo è stata ulteriormente aggravata dalle offese rivolte anche ai passeggeri della persona offesa. Infatti la situazione era degenerata in una discussione che si era protratta fuori dai veicoli. Ma la persona offesa, impedita nell'uscita dal veicolo, era stata costretta ad uscire dal lato del passeggero. Per questo motivo la Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso in appello dell'imputato e di condannarlo per reato di violenza privata.