Di recente è stata emessa una sentenza destinata a far scuola in materia di rimborsi dei Viaggi aerei: il maltempo, infatti, non esime le diverse compagnie dal risarcire i clienti in caso di cancellazione di un volo o di ritardo. Il giudice di pace di Alcamo, basandosi su queste motivazioni, ha condannato la ryanair (famosa compagnia aerea low cost con sede a Dublino) a rimborsare un passeggero del volo Milano-Trapani che, partito da Bergamo, causa condizioni climatiche avverse era atterrato con più di 3 ore di ritardo al "Vincenzo Florio" di Birgi.
L'uomo aveva presentato richiesta di rimborso, ma Ryanair l'aveva rigettata. Di conseguenza, ha deciso di adire le vie legali, rivolgendosi all'avvocato marsalese Antonio Spanò.
Il volo in ritardo
Il 14 giugno 2016, il volo Ryanair Milano-Trapani, dopo essere decollato già in ritardo da Bergamo (Orio al Serio), a causa delle condizioni meteo proibitive era atterrato a Trapani con ben 3 ore di ritardo. Uno dei passeggeri, in seguito al pesante disservizio, ha deciso di far valere le proprie ragioni, e di presentare al desk della compagnia irlandese la richiesta di rimborso da 250 euro. L'azienda, però, gliel'ha negata, adducendo, tra le motivazioni, il fatto che il ritardo fosse imputabile al maltempo, considerato un evento eccezionale ed imprevedibile.
Il cliente, tuttavia, non si è arreso di fronte al diniego della compagnia di Dublino, e così ha deciso di rivolgersi al legale Antonio Spanò che ha prontamente avviato una causa, portando la vicenda all'attenzione del giudice di pace di Alcamo (Trapani), che ha riconosciuto le ragioni del passeggero.
Il maltempo non è un evento imprevedibile
Come è ben noto a chi viaggia spesso in aereo, Ryanair - cosi come quasi tutte le altre compagnie aeree d'Europa - è chiamata ad attenersi al regolamento CE n. 261/2004 dell'Unione Europea, che prevede una serie di casi definiti "eccezionali" in cui il passeggero, in caso di ritardo superiore ai 180 minuti o di cancellazione del volo, non ha diritto ad alcun tipo di rimborso.
In questa lista rientrano gli scioperi, le ragioni di sicurezza, le situazioni di instabilità politica, le carenze nelle strutture di controllo e gestione del traffico aereo e le condizioni meteo.
Secondo il giudice di pace di Alcamo, però, il cattivo tempo non può essere considerato un "evento eccezionale" o "imprevedibile". Per questo motivo, il ricorso presentato nelle scorse settimane si è concluso con una sentenza che, a sorpresa, ha riconosciuto come legittime le richieste del passeggero. Ryanair, di conseguenza, è stata condannata a versare le spese legali e ad erogare un risarcimento di 250 € a titolo di compensazione pecuniaria.