La Cassazione ha posto un punto definitivo al discrimine tra interferenza lecita e illecita in merito ad un caso di riservatezza domiciliare: il marito commette un reato nel caso in cui riprenda la moglie nuda in casa senza avere il suo consenso. Si tratta di una sentenza, la n. 36109/2018 della Sezione V della Cassazione penale, che ha smentito una precedente decisione enunciata dalla Corte in merito ad un caso identico (n.1766/2018). In quest'ultima sentenza la condotta del marito veniva invece considerata lecita, in quanto le videoriprese lo coinvolgevano direttamente insieme alla coniuge, sebbene in ambienti riservati.

In cosa consiste l'illecito in questione

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, risponde della violazione di riservatezza chiunque "predisponga mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora al fine di carpire immagini o notizie relative alla vita privata". Secondo tale normativa è però altresì previsto che vengano esclusi dalla commistione del reato coloro che condividono con i soggetti filmati e con il loro consenso l'atto della vita privata che viene rubata dagli strumenti di ripresa. Affinché sussista reato sono quindi necessarie due condizioni: l'autore del filmato non deve comparire nelle riprese, e la mancanza del consenso del soggetto che compare nel filmato.

Una vicenda di violazione di riservatezza domiciliare

La vicenda giudiziaria su cui si è espressa la Cassazione riguardava il caso in cui il marito aveva ripreso la moglie nuda, senza aver avuto il suo espresso consenso. Per questo motivo la Cassazione si è pronunciata in modo contrastante rispetto ad una precedente sentenza in cui la condotta del marito veniva invece considerata lecita.

Nel caso in questione il coniuge, sebbene coinvolto in generale nella vita privata della moglie, ha captato certi atteggiamenti privati della donna immortalandola in immagini per le quali lei non aveva dato il suo consenso. Inoltre il marito non veniva incluso nelle immagini "rubate" alla vita privata della moglie, e quindi la Cassazione ha confermato il reato di violazione della riservatezza domiciliare.

Il discrimine tra condotta lecita e illecita viene considerato non tanto per la tipologia del momento di riservatezza che è stato violato dal dominus loci, quanto dalla presenza o meno del soggetto attivo all'interno delle riprese o immagini che sono state sottratte a momenti di vita domiciliare e privata.