La Giustizia Civile italiana, a volte anche quella Penale, è stata sempre molto lenta e caratterizzata da tempi di definizione delle cause a dir poco "biblici". Ora il Governo ha appena approvato il Disegno di Legge Delega per l'efficienza del Processo Civile e per la Revisione della Disciplina degli strumenti di Risoluzione alternativa delle Controversie. Il testo del decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del 6 dicembre 2019. Il testo si compone di ben 65 pagine suddivise in 15 articoli.

L'obiettivo dichiarato del decreto di riforma

Lo scopo per il quale il Legislatore ha messo mano a quella che dovrebbe essere una riforma complessiva ed organica del Processo Civile è dichiarato esplicitamente all'articolo 1, comma 1, del Disegno di Legge Delega. Tale comma , infatti, delega il Governo ad emanare tutta una serie di decreti attuativi per "il riassetto formale e sostanziale del Processo Civile". Il Legislatore intende raggiungere tale obiettivo andando a modificare disposizioni chiave all'interno del Codice di Procedura Civile. Non solo, ma il Legislatore intende mettere mano anche all'impianto fondamentale delle diverse Leggi processuali speciali. Non solo, ma il Governo ha inserito nel testo di legge delega una termine temporale preciso per avviare questa riforma tanto attesa.

Il decreto parla esplicitamente di un anno dall'approvazione della stessa legge delega. E, comunque, nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge delega appena approvata.

Le semplificazioni agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Con l'approvazione di questo disegno di legge delega il Legislatore intende non solo velocizzare l'iter giudiziario tradizionale ma anche i cosiddetti " Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie", con particolare riferimento alla procedura di mediazione e a quella di negoziazione assistita.

Questo implica anche restringere il campo di applicazione di tali strumenti. Ad esempio, per quanto riguarda l'istituto della mediazione l'articolo 2 del disegno di legge delega prevede che sia escluso il ricorso obbligatorio alla mediazione per quanto riguarda i contratti finanziari, bancari e assicurativi e anche le cause relative alla responsabilità medico-sanitaria.

Viene comunque mantenuta la possibilità per gli interessati a procedure di risoluzione alternativa delle controversie disciplinate da leggi speciali.

Più nello specifico, in tema di responsabilità medico-sanitaria l'articolo 2, comma 1, lettera b), specifica che il "Tentativo obbligatorio di conciliazione" disciplinato dall'articolo 8 della Legge 8 marzo 2017 n° 24 possa essere espletato limitatamente ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione dei danni è necessario fare ricorso ad una consulenza tecnica.

L'articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di legge delega intende estendere l'utilizzo obbligatorio in via preventiva dell'istituto della mediazione anche ai contratti di mandato e ai rapporti di mediazione.

Mentre la successiva lettera d) dello stesso articolo estende l'utilizzo obbligatorio della negoziazione assistita alle controversie in materia di circolazione stradale.

Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero fare il loro ingresso anche nel contenzioso giuslavoristico. Infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera e) del disegno di legge prevede che il Legislatore proceda a modificare il testo dell'articolo 2113 del Codice Civile in tema di "Rinunzie e Transazioni" relative a contratti di lavoro. E questo mantenendo inalterate le disposizioni contenute nell'articolo 412-ter del Codice di Procedura Civile in tema di " Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva".

Lo scopo dovrebbe essere quello di poter ricorrere alla negoziazione assistita anche alle controversie disciplinate dall'articolo 409 del Codice di Procedura Civile in tema di "Controversie individuali di lavoro". Nello stesso tempo, il disegno di legge precisa che in questo caso la negoziazione assistita non dovrebbe costituire condizione di procedibilità dell'azione.

La stessa procedura di negoziazione assistita dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore semplificazione anche con il contributo del Consiglio Nazionale Forense. Infatti, la lettera f) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge delega prevede che, salvo diversa intesa tra le parti interessate, venga utilizzato un modello di convenzione elaborato con l'ausilio del C.N.F.

La successiva lettera g) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge delega prevede che all'interno della procedura di negoziazione assistita dall'ausilio di un avvocato sia concessa la possibilità di procedere ad attività istruttoria, A tale attività, da svolgere nel rispetto del contraddittorio e con la partecipazione dei legali di tutte le parti interessate, viene dato nome "attività di istruzione stragiudiziale". Tale attività consiste, di fatto, nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi sui fatti giuridicamente rilevati per la controversia oggetto della negoziazione e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli, ma favorevoli alla parte richiedente.

Questo tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 2735 del Codice Civile. In pratica tale dichiarazione ha la valenza di una confessione stragiudiziale.

Infine la lettera h) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge delega prevede che, all'interno della procedura di istruzione stragiudiziale vengano, in primo luogo, inserite delle idonee garanzie sia per le parti che per i terzi uin merito alle corrette modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità di essere liberi di non rendere dichiarazioni. In secondo luogo, dovrebbero essere previste precise sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false. Ma anche dirette conseguenze processuali per la parte che, senza giustificato motivo, si sottrae all'interrogatorio.

Il disegno di legge delega prevede che il giudice tenga conto di tale condotta per l'addebito delle spese di giudizio anche tenendo conto del disposto dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile in tema di "Responsabilità Aggravata" e dell'articolo 642, comma 2, del Codice di Procedura Civile. Tale norma disciplina l'Esecuzione provvisoria e, in particolare il comma 2, stabilisce che l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo con facoltà del giudice di stabilire una cauzione.

Inoltre, il disegno di legge delega prevede che possano essere utilizzate le prove acquisite durante il giudizio iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita.

Rimane salva, comunque, la possibilità per il giudice adito di chiedere la rinnovazione del giudizio. Anche in questo caso il disegno di legge delega prevede che vengano apportate le opportune modifiche al Codice di Procedura Civile.

Il disegno di legge delega prevede, inoltre, che gli avvocati che, in via preliminare, procedano ad esperire il tentativo di negoziazione assistita possano, successivamente, avere diritto ad una maggiorazione del compenso per il prosieguo del giudizio in una misura non inferiore al 30%. Tale maggiorazione non dovrebbe essere riconosciuta solo nel caso in cui il giudice rilevi il carattere abusivo e la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale.

Se dovessero verificarsi tali abusi, il disegno di legge delega prevede che questi costituiscano un caso di grave illecito disciplinare per l'avvocato che se ne macchia. E questo indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.