Secondo la sentenza n° 3326 della Corte Suprema di Cassazione, l'imputazione di omicidio colposo è valevole anche negli incidenti che vedono coinvolti dei ciclisti che non indossano il giubbottino catarifrangente. Il caso di cronaca sul quale si è pronunciata la Cassazione è quello che ha visto protagonista una infermiera che, di notte e a fine turno, ha travolto un ciclista. L'uomo, che in seguito all'incidente perse la vita, non indossava il giubbotto catarifrangente e la strada nella quale pedalava era senza illuminazione. Nonostante questo, comunque, per la donna al volante è scattata l'imputazione di omicidio colposo.

L'automobilista sanzionata a sei mesi di reclusione

La donna, conducente dell'auto, è stata condannata a sei mesi di reclusione. La pena (la minima prevista per l'imputazione) è stata valutata in considerazione del fatto che fosse in uno stato di stanchezza: essa, infatti, aveva appena terminato di prestare servizio presso l'ospedale nel quale lavora. La sentenza di primo grado aveva inizialmente assolto la donna in quanto il fatto era stato valutato come non costituente di reato. Infatti il tribunale, con un verdetto poi ribaltato in appello, aveva dato ragione agli elementi posti in luce dall'imputata. In particolare, era stato valutato come determinante il fatto che la vittima in sella alla propria bici fosse sprovvista del giubbottino catarifrangente e, essendo di notte in una strada non illuminata, non era stato dunque possibile per l'imputata vederlo ed evitare l'impatto.

Inoltre, secondo il tribunale, non vi erano prove del fatto che le luci poste sui pedali della bici fossero visibili.

La Cassazione: 'Ciclista possedeva led posteriori'

La sentenza della Cassazione, però, ha ribaltato il giudizio in primo grado. Secondo i giudici della Suprema Corte, il fatto che la vittima non indossasse il giubbotto catarifrangente non è stato valutato come dirimente.

Stessa valutazione è stata fatta anche per le luci dei fanalini presenti nei pedali: in questo ultimo caso, in particolare, il ciclista è stato valutato come visibile nel momento in cui era possedeva i led sul posteriore. A causa di questo, secondo la valutazione fatta dai giudici della Cassazione, l'automobilista lo avrebbe potuto vedere nel caso in cui avesse azionato gli abbaglianti.

La visibilità, secondo quanto emesso dalla sentenza, era possibile anche con gli anabbaglianti fino a una distanza di dieci metri. Inoltre, nella valutazione della Corte, il fatto che il ciclista si trovasse in mezzo alla strada avrebbe dovuto portare la donna al volante ad avere una maggiore attenzione. Infine, anche l'assenza di segni di frenate o di deviazione, secondo i giudici, sono delle prove inconfutabili di uno stato di scarsa attenzione.