La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la propria auto alcune persone nel centro cittadino, ferendone otto.
Nel corso dell’udienza di convalida, però, gli inquirenti non hanno contestato né l’aggravante del terrorismo o dell’odio razziale né la premeditazione.
A riferirlo è stato l’avvocato Fabio Giannelli all’uscita dal carcere di Modena, dove si è svolta l’udienza. Il legale ha spiegato che resta confermata l’accusa di strage, ma ha precisato che, allo stato attuale, “gli vengono contestate solo le lesioni gravissime”.
Il quadro normativo italiano sull'aggravante di terrorismo
Il sistema giuridico italiano, attraverso l'articolo 270 sexies del codice penale, fornisce una definizione precisa della finalità di terrorismo. Questa si configura quando una condotta, per la sua natura o per il contesto in cui si manifesta, è intrinsecamente idonea a provocare un grave e diffuso stato di terrore nella popolazione, oppure a costringere i poteri pubblici, un'organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Affinché tale aggravante possa essere contestata in sede giudiziaria, è imprescindibile che emergano elementi concreti e inequivocabili che attestino l'intenzione specifica dell'agente di perseguire tali obiettivi eversivi.
Nel caso specifico che vede coinvolto El Koudri, la procura ha escluso la sussistenza di questi requisiti fondamentali, inquadrando l'accaduto come un grave episodio di violenza comune, seppur di notevole impatto. Questa determinazione rappresenta un passaggio procedurale rilevante e vincolante nell'ambito del procedimento penale, poiché definisce in modo chiaro la qualificazione giuridica dei fatti contestati all'indagato e orienta in maniera decisiva le successive fasi processuali, escludendo l'applicazione di norme e sanzioni previste per i reati di terrorismo.