Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di Ancona, Carlo Masini, ha revocato gli arresti domiciliari per due educatrici di una scuola dell'infanzia dell'Anconetano, accusate di maltrattamenti su bambini e abbandono di minore. La decisione, presa il 1° agosto 2026, ha accolto la richiesta delle difese delle due indagate, rispettivamente di 53 e 60 anni, sostituendo la misura cautelare con l'obbligo di dimora.

Le due insegnanti erano state sottoposte agli arresti domiciliari il 24 luglio precedente. Il Gip ha ritenuto che l'obbligo di dimora, che impone il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza senza permesso del giudice, sia una misura sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.

Il provvedimento è stato motivato anche dall'assenza del rischio di reiterazione delle condotte contestate, poiché l'asilo privato dove operavano è attualmente chiuso e una delle educatrici si è autosospesa dall'incarico.

Le accuse e la strategia difensiva

Le educatrici sono accusate di aver commesso maltrattamenti, in particolare nei confronti di bambini considerati più vivaci e difficili da gestire. Le condotte contestate avrebbero portato all'attivazione del cosiddetto 'codice rosso'. Le indagate, tuttavia, respingono ogni addebito. Le difese, rappresentate dagli avvocati Italo D’Angelo e Francesco Napolitano, stanno attualmente visionando il materiale probatorio, che include registrazioni effettuate con telecamere poste all'esterno dell'edificio scolastico, per valutare il contesto degli episodi.

Durante l'interrogatorio davanti al Gip, le due insegnanti si sono avvalse della facoltà di non rispondere, su consiglio dei loro legali. La scelta è stata motivata dalla necessità di esaminare approfonditamente tutta la documentazione, inclusi video e registrazioni, per comprendere meglio il contesto delle accuse e valutare i singoli episodi contestati.

L'obbligo di dimora: una misura cautelare

L'obbligo di dimora è una misura cautelare personale che limita la libertà di movimento dell'indagato, imponendo la permanenza nel Comune di residenza, salvo specifiche autorizzazioni giudiziarie. Viene disposta quando il giudice ritiene che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte senza ricorrere a restrizioni più severe, come gli arresti domiciliari.

Nel caso in esame, il Gip ha valutato che la chiusura dell'asilo e l'autosospensione di una delle indagate riducano significativamente il rischio di reiterazione delle condotte contestate, giustificando così la sostituzione della misura cautelare più restrittiva con una meno afflittiva.