Il decreto leggeCommissioni bancarie del 2012 ha introdotto un nuovo strumento di tutela neiconfronti di tutti i consumatori che hanno trovato molte difficoltà ad accederea delle forme di credito o che hanno ricevuto dei rifiuti ingiustificati ariguardo.
In questi casi ilcliente può far noto al Prefetto, attraverso posta certificata, tutte leirregolarità riscontrate. A questo punto viene attivata una procedura con laquale lo stesso Prefetto chiede alla banca un report sulla meritevolezza delcredito che deve essere fatto entro 30 giorni. Successivamente, entro 60giorni, il Prefetto invierà una relazione alla Segreteria Tecnica ABF la qualene darà copia anche alla banca e al consumatore che ha sporto denuncia.
Questoreport dovrà contenere l'oggetto del ricorso e le motivazioni per le quali si èricorsi all'arbitro bancario. Nei 30 giorni successivi l'ABF, dopo che ilCollegio ha esaminato la domanda, dovrà prendere una decisione che dovrà esserecomunicata alle parti e, per conoscenza, anche al Prefetto.
La controversia,rivolgendosi al Prefetto, verrà risolta in maniera stragiudiziale, che è un modomolto più veloce e meno dispendioso di tentare di arrivare ad una soluzione delproblema rispetto ad una causa giudiziale. Ma l'arbitro bancario, cosa importanteda ricordare, può decidere per controversie che non sono superiori ai 100.000euro: le decisioni che prende non sono vincolanti ma solitamente vengonorispettate, anche perché una loro eventuale inadempienza verrebbe resapubblica.
Per ricorrere all'ABF ènecessario scaricare la modulistica presente sul sito della prefettura e poiinoltrare l'istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.preftr@pec.interno.it.