La legge Biagi, nel 2003, aveva introdotto alcune modifiche importanti atte a regolamentare il rapporto di lavoro parasubordinato cosiddetto co.co.co. già previsto e disciplinato dal pacchetto Treu; tuttavia la disciplina si è mostrata ancora lacunosa, tanto da far intervenire il Ministro Tecnico Elsa Fornero che, con la L. 92/2012 e la circolare n. 29/2012 ha più rigidamente definito alcuni aspetti operativi del contratto.

Cosa cambia:

- il lavoratore assunto con contratto a progetto non deve essere sottoposto alla gerarchia aziendale, è tuttavia soggetto ai controlli ed alle verifiche sull'andamento del progetto che svolge, in maniera autonoma ed individuale, per conto del committente;

- il contratto a progetto deve indicare in maniera precisa il progetto affidato al lavoratore che non può coincidere con l'oggetto aziendale; né il lavoratore può svolgere mansioni già affidate ai lavoratori subordinati presenti in azienda;

- la retribuzione deve essere analoga a quella normalmente percepita da un lavoratore di tipo subordinato con le stesse mansioni;

- poiché il lavoratore a progetto non può essere adibito ad una mansione puramente esecutiva, la circolare n.

29/2012 ha stabilito alcune categorie di lavoratori non assumibili con contratto a progetto, pena la nullità del contratto stesso (baristi, camerieri, segretari…).

- in mancanza di un oggetto definito come sopra, il contratto si intende convertito a tempo indeterminato, di tipo subordinato con efficacia retroattiva.

E' importante sapere che l'ultimo punto in elenco fa riferimento a quella che legalmente si definisce presunzione assoluta, che non ammette dunque l'onere della prova contraria del committente; ciò detto è chiaro che in assenza di oggetto, il giudice del lavoro convertirà il contratto a progetto in un contratto subordinato indeterminato.

Sulla tanto discussa convenienza aziendale a stipulare rapporti di lavoro di questo tipo è giusto dire, alla luce di questi cambiamenti che, a fronte di un grosso rischio della committente legato alla conversione del contratto in un contratto subordinato vi è un esiguo risparmio (stimato al 6% circa) contributivo.