Nel dicembre 2012 è stata promulgata la Lettera apostolica in forma diMotu Proprio di Benedetto XVI (oggi PapaEmerito) sul "Servizio della Carità". Nel documento sono poste le basi per il riordinodella gestione delle opere caritatevolisvolte da varie associazioni d'ispirazione cattolica e sono definite conmaggiore chiarezza le responsabilità peril Vescovo che deve vigilare attivamente e attentamente sul correttopercorso d'assistenza e sulla tenuta dei beni patrimoniali delle "pie opere"caritative formatesi sul territorio pastorale a lui affidato.
Il Servizio della Carità vaofferto non solo elargendo beni materiali ma anche proponendo ristoro dell'animache soffre, e proprio per l'importanza dell'opera di Carità nella Chiesa sonotratteggiati i profili giuridici checiò comporta, fornendo un quadro normativo che ordina le diverse formeecclesiali caritatevoli.
Nel documento papale si legge che le tanteorganizzazioni cattoliche non devono dimenticare la funzione pedagogica nella comunità cristiana che favorisca l'educazionea condividere, rispettare e amare nell'ottica evangelica. Nella lettera è postal'attenzione di evitare il rischio che l'efficace attività caritativa dellaChiesa si dissolva nella comune organizzazione che assiste più o meno bene mache è solo pratico attivismo volontario ma non è in piena forma di accordo conl'insegnamento della Chiesa.
Le esortazioni. Si proponeuno stile di vita nella gestione della carità che mostri sobrietà cristiana oltre che nell'azione già presente e diversificatanel territorio italiano. Lo Spirito della Chiesa si alimenti circolarmenteassicurando che i proventi delle collettesiano destinati alla finalità per cui sono stati raccolti, evitando che gli organismidi carità siano finanziati da Enti con fini in contrasto con la Dottrina dellaChiesa o che propongano iniziative mancanti in finalità e mezzi secondo la visionedella Chiesa. Stipendi e spese gestionali delle attività di carità, inoltre, siano proporzionali a spese analoghe dellapropria Curia diocesana.
Nella lettera di Benedetto XVI le entità caritatevoli sono tenute apresentare all'Ordinario competente il rendicontoannuale e deve essere reso pubblico ai fedeli l'attività di un organismo dicarità che non risponde più all'insegnamento della Chiesa proibendo l'uso delnome "cattolico".
E' inserita la moralitàpubblica per la quale si fissa e verifica costantemente l'attestazione dimatrice cristiana delle associazioni in questione riconosciute e approvatedalla Chiesa che non tradiscono il significato pieno dell'offrire un'opera diassistenza nel territorio.
Vi è la novità della formazione e curriculaconcertati in virtù dei quali gli operatori selezionati devono condividereo rispettare l'identità cattolica delle opere promosse dall'organismo nel qualeprestano la loro attività, e accanto alla competenza professionale vi sia latestimonianza di una "formazione delcuore che documenti una fede all'opera nella carità". Il Vescovo diocesanodeve anche badare a comporre percorsi di formazionein ambito teologico e pastorale e "adeguateofferte di vita spirituale".
E' promosso un lavoro di retecon il coordinamento del Vescovo per le opere caritative, creando un Ufficioper coordinare le opere d'ispirazione cattolica e predisponendo un servizio di "Caritas zonale" a livello intermediorispetto alla diocesi, che agisca per "educareallo spirito di condivisione e di autentica carità". Il parroco, inoltre, sicoordini e relazioni con le varie entità associative e d'iniziative di carità evi sia collaborazione tra Chiesa e Comunità ecclesiali.
Negli Statuti degli organismicaritativi deve essere espresso i principi ispiratori e le finalità dell'iniziativa,i modi della gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, i rapporti ele informazioni da presentare all'autorità ecclesiastica competente.
L'organismocaritatevole per usare la denominazione "cattolico" deve avere il consenso scritto dell'autoritàecclesiastica competente e quest'ultima deve evitare che "il moltiplicarsi delle iniziative di servizio di carità avvengano adetrimento dell'operatività ed efficacia rispetto ai fini proposti".