Per chi sa compilare il modello 730 da solo (e quindi non paga alcunché per la presentazione) e ha un datore di lavoro disponibile a presentare le dichiarazioni dei propri dipendenti, si pone l'alternativa tra la consegna al proprio datore di lavoro o al CAF (centro assistenza fiscale) o a un professionista abilitato (commercialista o consulente del lavoro).   Tale alternativa spesso non è considerata pensando che non ci siano differenze all'infuori della scadenza, che per la consegna all'azienda è il 30 aprile, per il CAF/professionista è il 31 maggio.

E già qui c'è un evidente vantaggio a favore del CAF/professionista in quanto capita di avere alcune certificazioni solo all'ultimo momento (ad es. quelle che gli amministratori dei condomini devono rilasciare ai singoli proprietari per i lavori di risparmio energetico). Ma l'altro vantaggio sostanziale è rappresentato dal visto di conformità che il CAF/professionista vi rilascerà, a differenza del datore di lavoro.

I CAF infatti hanno l'obbligo di verificare la correttezza dei calcoli e documenti presentati e al termine apporre il visto di conformità, che esonera i contribuenti da responsabilità in caso di errori o inesattezze. Ma attenzione: il CAF/professionista non verifica l'esattezza dei redditi dichiarati, per cui eventuali omissioni o false dichiarazioni restano in capo al dichiarante.

Ecco perché, tra i documenti da presentare, è largamente ammessa l'autocertificazione e non occorre presentare ad es. contratti di affitto o visure catastali.

Chi invece si rivolge al datore di lavoro resta responsabile per qualsiasi tipo di errore! Per la scelta invece tra CAF e professionista, tranne il caso in cui non abbiate già a un consulente di fiducia, potrebbe essere preferibile un CAF espressione di associazioni od organismi sindacali.